Nominare un esecutore testamentario può rivelarsi una scelta strumentale ed ottimale per la realizzazione di taluni desueti propositi del testatore. Ad esempio, la costituzione di una fondazione per testamento.
Spesso non ci si pensa e la volontà si limita a devolvere determinati beni ad un ente già esistente pur di non farli pervenire a parenti sentiti lontani, ma potenziali successori per legge.
In realtà, l’atto di ultima volontà si presta ad essere lo strumento perché sia il testatore stesso a costituire una fondazione.
Conferma di tale possibilità si rinviene nel secondo comma dell’articolo 14 del codice civile. E, si badi bene, che qualsiasi tipologia di testamento è validamente idonea. Non deve trarre in inganno il tenore letterale della richiamata disposizione codicistica che pare richiedere il ricorso ad un atto pubblico. Anche un olografo recupera, infatti, il medesimo carattere nel successivo verbale di pubblicazione.
Quali elementi indicare perché sia possibile procedere alla costituzione di una fondazione per testamento? Il riferimento va al successivo articolo 16 c.c. che all’uopo contempla denominazione, scopo, patrimonio, sede, norme su ordinamento e amministrazione, criteri e modalità erogazione delle rendite. Basterà comunque quanto meno determinare i primi tre. Ricordando, tra l’altro, come lo scopo possa anche consistere nell’attività di impresa purché gli utili prodotti siano reinvestiti e non già distribuiti.
E sorprenderà ancora di più scoprire che la costituzione della fondazione può avvenire direttamente per testamento. In maniera tale, cioè, che all’apertura della successione immediatamente se ne abbia la genesi.
Ben si comprenderà allora come a maggior ragione possa raggiungersi il medesimo risultato in via mediata. Sì che il testamento sia solo fonte dell’obbligo di costituzione di una fondazione che avverrà con successivo atto tra vivi. Ebbene, è in questa seconda ipotesi che può insinuarsi la nomina di un esecutore testamentario. Anche eventualmente nominato al precipuo ed esclusivo scopo di provvedere a detta costituzione. Esecutore che anche in questo contesto potrà espressamente dispensarsi dalla previa autorizzazione giudiziale per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione strumentalmente occorrenti.
Non può mancare un cenno, infine, al riconoscimento della fondazione. Il nostro sistema, infatti, non ammette fondazioni c.d. di fatto. Pertanto, nella redazione della disposizione del proprio testamento relativa alla costituzione della fondazione opportuno avere il riguardo di determinare la sorte dei beni destinati alla fondazione per il caso di mancato riconoscimento dell’ente.