Via libera ai movimenti sul conto corrente del defunto anche senza la dichiarazione di successione

Legittimo per l’amministratore di sostegno autorizzato dal giudice tutelare movimentare il conto corrente del beneficiario deceduto eseguendo pagamenti dovuti dal de cuius a causa del suo decesso ancor prima della presentazione della dichiarazione di successione.

È la stessa Agenzia Entrate ad affermarlo in risposta all’interpello 147/2022. L’approdo è tanto più significativo e degno di nota a seguito di un rapido résumé della situazione in cui si innesta.

Si ricorderà la rigida disciplina sussistente e relativa ai conti correnti a seguito dell’apertura della successione. In definitiva, non appena a conoscenza del decesso di un proprio cliente, gli istituti di credito provvedono nell’immediato a bloccare l’operatività dei rapporti intestati al de cuius. A qualunque soggetto interessato viene così inibita nella maniera più drastica e radicale qualsiasi operazione su detti rapporti. Almeno finché non venga fornita prova della presentazione della dichiarazione di successione.

La ratio di tale atteggiamento trova solide e più che giustificate fondamenta sul disposto dell’articolo 48 terzo comma del testo unico dell’imposta di successione (Dlgs. 346/1990) ad onta del quale: “I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all’art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l’indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell’intervenuto accertamento in rettifica o d’ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione.”

Ebbene, stante le sempre più frequenti richieste di pagamento di debiti e pesi ereditari con addebito delle relative spese al conto intestato al de cuius provenienti proprio da parte degli amministratori di sostegno, appositamente autorizzati, l’agenzia delle entrate ci ripensa.

O meglio, partendo dall’osservazione che:

  • gli amministratori di sostegno intanto non rientrano tra i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione
  • lo scopo della disposizione sarebbe quello di evitare che gli aventi causa del de cuius possano realizzare comportamenti evasivi ai fini dell’imposta di successione

coglie l’occasione per precisare che non contrasta affatto con l’interesse presidiato dalla suddetta disposizione l’operazione sul conto del defunto da parte dell’amministratore di sostegno purché legittimamente autorizzato.

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