Video conference: obbligo o facoltà?

Partecipazione fisica, partecipazione a distanza. Una preclusione o una doppia alternativa? Dissipiamo ogni dubbio sulla profonda distinzione tra: assemblea convocata anche (mera facoltà) ovvero esclusivamente (obbligo) in video conferenza.

Una novità di grande importanza quella di continuare a svolgere le assemblee sociali in total video conference, a prescindere dal periodo emergenziale. Non una mera facoltà il collegamento da remoto. Adunanza esclusivamente in virtuale significa assenza di qualsivoglia diritto per il socio di intervenire di persona. Ciò in quanto è lo stesso luogo fisico di convocazione a mancare. Il singolo socio è costretto a partecipare solo virtualmente. Su di lui incombe un dovere in tal senso. Viene naturale chiedersi cosa ne sia del diritto di intervento del socio, privatone a priori dagli autori della convocazione. Ma pensiamoci bene. Chi veramente tra il socio costretto a recarsi in uno dei luoghi rientranti nel perimetro geografico delle clausole statutarie e il socio costretto ad utilizzare una piattaforma online, ormai divenuta di uso comune, rischia una compressione più forte dei propri diritti amministrativi di partecipazione alle decisioni di competenza assembleare? A ben vedere, non può che trarne giovamento il socio che li debba esercitare comodamente con modalità di più semplice fruizione in luogo d’essere obbligato a spostamenti talvolta impeditivi. In ciò, tra l’altro, una perfetta conformità alla ratio della disposizione civilistica: favorire l’esercizio dei diritti sociali.

Ben diversa è l’assemblea che sia riunita anche in videoconferenza. Il collegamento mediante link, in tal caso non rappresenta che un’ulteriore modalità alternativa di partecipazione. Ci si limita a potere consentire il ricorso ai mezzi de quibus. A riconoscervi carattere addizionale, non venendo mai a mancare la facoltà dei soci di ricreare la collegialità in senso tradizionale.Trattasi nient’altro che la tradizionale possibilità di cui all’articolo 2370 IV c., cui si ha accesso ove sia lo statuto a consentire l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Clausola oggi, ad onor del vero, nemmeno strettamente necessaria essendo oramai il diritto di intervento destinato ad una rilettura improntata sulla nuova ottica. Automaticamente sufficiente la presenza del solo notaio nel luogo di convocazione per controllare se e chi si presenti fisicamente all’adunanza. Resta, insomma, fermo il diritto del socio ad intervenire di persona. Ma al contempo sarà senz’altro possibile che eventualmente anche tutti decidano di collegarsi solo da piattaforma, come di fatto avviene soprattutto in questo periodo. L’importante è che questa situazione si crei liberamente e non per mancanza di scelta.

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