Il procedimento di trasformazione transfrontaliera: il certificato preliminare

Nel prosieguo dell’iter procedurale, una volta predisposto il progetto di trasformazione dall’organo amministrativo e approvato dallo stesso, la società italiana che intende completare la trasformazione transfrontaliera deve richiedere al notaio il rilascio del certificato preliminare ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 19/2023, allegando alla domanda la documentazione prevista dalla normativa.

Il certificato preliminare attesta il regolare svolgimento delle operazioni e delle formalità preliminari alla trasformazione, svoltesi in Italia in conformità alla legge nazionale. In particolare, l’art. 127, par. 1, della Direttiva (UE) 2019/2121 – applicabile anche alle trasformazioni – dispone che tale certificato debba attestare “il soddisfacimento di tutte le condizioni applicabili e il regolare adempimento di tutte le procedure e formalità nello Stato membro della società che partecipa alla fusione”.

I controlli riguardano principalmente:

  1. l’iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di trasformazione transfrontaliera; 
  2. il decorso del termine per l’opposizione dei creditori; 
  3. l’assenza di condizioni ostative all’attuazione della trasformazione transfrontaliera, sulla base delle informazioni e dei documenti ricevuti o acquisiti; 
  4. la verifica che la trasformazione non sia finalizzata a scopi manifestamente abusivi o fraudolenti, tali da determinare la violazione o l’elusione di norme imperative del diritto dell’Unione o della legge italiana, né sia destinata alla commissione di reati secondo la normativa nazionale.

Il certificato preliminare rilasciato dal notaio deve essere iscritto autonomamente nel Registro delle Imprese, a cura dell’organo amministrativo della società.

Per quanto riguarda le società estere coinvolte nell’operazione, la Direttiva stabilisce che ciascuno Stato membro deve designare l’autorità competente (giurisdizionale, notarile o amministrativa) per il controllo di legalità delle operazioni transfrontaliere relativamente alle fasi disciplinate dal proprio diritto nazionale.

Una volta ricevuto il certificato preliminare, l’autorità competente dello Stato di destinazione eseguirà il controllo di legalità e, successivamente, procederà con l’iscrizione della società nei relativi registri pubblici. Di tale adempimento, dovrà essere data comunicazione all’autorità italiana, che potrà quindi procedere con la pubblicità dell’iscrizione della società nel Registro delle Imprese del nuovo Stato di appartenenza e con la conseguente cancellazione della società dal Registro delle Imprese italiano, come precisato nella massima n. 211/2024 del Consiglio Notarile di Milano.

La procedura e il certificato preliminare risultano quindi essenziali per garantire una chiara ripartizione della responsabilità del controllo di legalità tra le autorità degli Stati coinvolti.

 

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