La libertà testamentaria

Il principio della libertà testamentaria caratterizza la successione testamentaria, prevista dalla legge a tutela dell’interesse individuale del testatore. Si tratta di un interesse economico, volto ad assicurare una destinazione al proprio patrimonio dopo la morte, ma anche di un interesse non economico, finalizzato a garantire l’attuazione delle ultime volontà del testatore.

Il fondamento di tale principio risiede nel generale potere di autonomia privata, riconosciuto anche in ambito contrattuale, e trova tutela costituzionale nell’ultimo comma dell’art. 42 della Costituzione, il quale stabilisce che la trasmissione ereditaria può avvenire per testamento, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge. Tale dettato costituzionale garantisce al testatore la libertà di decidere se redigere un testamento e, in caso affermativo, di determinarne liberamente il contenuto.

La successione testamentaria è disciplinata da alcuni principi fondamentali:

  • Il principio di determinabilità: l’art. 628 del Codice Civile stabilisce la nullità di ogni disposizione testamentaria a favore di un soggetto indicato in modo tale da non essere determinato o determinabile. Pertanto, il contenuto del testamento deve essere chiaro e inequivocabile, pena la nullità delle disposizioni.
  • Il principio di personalità: il testamento è un atto personalissimo, e il suo contenuto deve essere determinato esclusivamente dal testatore. Non è ammesso che terze persone decidano al suo posto. Questo principio si riflette nel divieto del testamento congiuntivo o reciproco, sancito dall’art. 589 del Codice Civile, secondo cui “non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca”. Infatti, in tali ipotesi si presume che i testatori abbiano concordato tra loro le disposizioni, compromettendo così la libertà individuale della volontà testamentaria.

Affinché il testatore possa esprimere la propria volontà in piena libertà, la legge vieta espressamente i patti successori, ossia contratti o atti unilaterali con cui si dispone di diritti ereditari su una successione non ancora aperta. Tali patti sono nulli in quanto possono compromettere la spontaneità delle disposizioni testamentarie.

Per la stessa ragione, il testamento è sempre revocabile. Il testatore, fino all’ultimo istante di vita, può modificarlo o revocarlo, sia espressamente che tacitamente, secondo le modalità previste dalla legge.

 

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