Le Comunità Energetiche Rinnovabili

Nel contesto della sostenibilità ambientale e della transizione ecologica, il legislatore europeo ha introdotto l’istituto delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Le direttive europee n. 2001/2018 (RED II) e n. 944/2019 sono state recepite in Italia tramite il D.Lgs. 199/2021 e il D.Lgs. 210/2021.

Con il Decreto Milleproroghe 162/2019 si è completata la normativa italiana su questo nuovo strumento di natura privatistica, finalizzato alla tutela dell’ambiente e del consumatore, con un focus particolare sull’autoconsumo.

Le CER sono associazioni composte da soggetti pubblici e privati che collaborano per condividere l’energia prodotta localmente da fonti rinnovabili.

L’autonomia della CER

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 199/2021, i clienti finali – inclusi quelli domestici – hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili.

La CER è definita come un soggetto giuridico autonomo, distinto dai suoi membri. Nonostante non sia richiesta una specifica forma giuridica, la normativa richiede che la comunità sia un centro autonomo di imputazione giuridica, con o senza personalità giuridica, ma comunque dotato di soggettività.

Pertanto, le CER possono assumere diverse forme: associazioni, enti del terzo settore, fondazioni di partecipazione, cooperative, cooperative benefit, consorzi o società consortili, purché no profit. È infatti essenziale l’assenza di uno scopo di lucro soggettivo, ossia il divieto di distribuire utili tra i membri.

La partecipazione dei consumatori

Le CER perseguono principalmente benefici ambientali, economici e sociali per i propri membri o per il territorio, escludendo come finalità la generazione di profitti finanziari.

Per questo motivo, la partecipazione è aperta e volontaria, ed estesa a tutti i consumatori, comprese le famiglie a basso reddito o vulnerabili. Possono partecipare persone fisiche, PMI, associazioni riconosciute, enti territoriali (come i Comuni), enti religiosi, enti di ricerca, enti di formazione, ETS ed enti di protezione ambientale.

Sono escluse le grandi imprese. Le imprese private possono aderire solo se la loro partecipazione alla CER non rappresenta la loro attività principale.

Lo statuto della CER deve stabilire criteri obiettivi e non discriminatori per l’ammissione dei membri e per il recesso, garantendo a ciascun partecipante la possibilità di uscire definitivamente dalla Comunità.

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