Nomina del curatore speciale: può rivolgersi anche al notaio?

È consentito rivolgersi al notaio rogante e già richiesto del rilascio dell’autorizzazione altresì per la nomina del curatore speciale? L’art 21 del Dlgs 149/2022 non si esprime a tal proposito, né gli articoli 320 VI e 321 c.c., la cui essenza si è estratta nel focus precedente, sono stati affatto modificati dalla riforma. Evidente come trattasi di un profilo di tutto rilievo ai fini dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi che il legislatore si è proposto di perseguire con la riforma: una maggiore celerità dell’iter autorizzativo attraverso l’introduzione di un canale notarile parallelo rispetto a quello giurisdizionale.

Una questione è preliminare: ammettere o meno il provvedimento unico nel sistema tradizionale per il caso di coincidenza tra autorità giudiziaria competente alla nomina del curatore speciale e al rilascio dell’autorizzazione.

Se la risposta è negativa allora certo non sarà il notaio ad essere legittimato alla nomina del curatore speciale. D’altronde, a nulla rileva la coincidenza dell’autorità competente quando è la mancata imparzialità in cui verte il rappresentante legale a muovere contro l’unicità del provvedimento. Questi non sarebbe sereno nel valutare l’utilità dell’atto per l’incapace. Di qui la necessità di richiedere la nomina di un curatore speciale, il quale ultimo, fatte le sue considerazioni, valuterà se richiedere l’autorizzazione occorrente. Ad essere differenti, insomma e aldilà di tutto, sarebbero i due soggetti richiedenti.

Sposando la tesi contraria, invece il notaio non solo potrebbe emettere l’autorizzazione, ma sarebbe altresì legittimato a nominare il curatore speciale. Si supera il dato testuale che sol attribuisce al notaio l’inedita competenza a rilasciare autorizzazioni proprio considerando il provvedimento come unico, e quindi comprensivo pure della nomina. Ciò in linea con la ratio della riforma. Sarebbe altrimenti ben poco allettante la scelta del notaio quale autorità per il rilascio dell’autorizzazione occorrente ove comunque bisognasse previamente riferirsi al giudice tutelare per la nomina del curatore speciale e, solo in seconda battuta, al notaio fosse permesso rilasciare l’autorizzazione. L’autorità giudiziaria si lascerebbe preferire. Tra lo altro, il concetto stesso di conflitto di interessi è di per sé piuttosto controverso al punto di avere spesso orientato la prassi nel senso di richiedere la nomina di un curatore speciale anche ai fini solo prudenziali. In tal senso, infine, anche la peculiarità del curatore speciale per conflitto di interessi, esclusivamente funzionale alla stipula dell’atto autorizzato.

Quanto detto va limitato ai soli curatori speciali per conflitti di interesse da autorizzarsi unu actu senza potersi estendere a tutti quei curatori che svolgano in maniera stabile funzioni di rappresentanza o assistenza come, ad esempio, il curatore dell’emancipato, dell’inabilitato o, ancora, dell’eredità giacente ovvero dello scomparso.

 

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