Il procedimento di trasformazione transfrontaliera

La trasformazione transfrontaliera è l’operazione attraverso cui una società muta il tipo societario in cui è iscritta nello Stato di partenza in uno dei tipi di società previsti e disciplinati nello Stato di destinazione, nel quale trasferisce almeno la sede sociale, conservando la propria personalità giuridica e senza essere sciolta né sottoposta a liquidazione. Vige, in tal senso, il principio di continuità della società trasformanda, la quale continua la propria attività sociale mutando la propria veste giuridica.

La trasformazione, regolata dal D.Lgs. n. 19/2023, viene attuata mediante una procedura armonizzata, applicabile all’interno del territorio europeo tra gli Stati membri che hanno provveduto a recepire la Direttiva 2019/2121.

L’iter procedurale da seguire investe le seguenti fasi:

  1. Redazione del progetto di trasformazione;
  2. Approvazione del progetto di trasformazione;
  3. Rilascio del certificato preliminare.

Il progetto di trasformazione transfrontaliera

La legge italiana non prevede espressamente a quale organo competa la redazione del progetto di trasformazione, ma si ritiene che esso sia di competenza dell’organo amministrativo ai sensi dell’art. 86-quinquies della Direttiva 2017/1132.

Con riguardo alle società di persone, troveranno applicazione i principi codicistici sull’amministrazione congiuntiva, secondo cui il progetto potrà essere redatto e sottoscritto solo da tutti gli amministratori; e sull’amministrazione disgiuntiva, secondo cui il progetto potrà essere redatto e sottoscritto da uno qualsiasi degli amministratori, salva la facoltà di opposizione di cui all’art. 2257 c.c., da esercitarsi prima del deposito del progetto presso il registro delle imprese. Laddove i patti sociali prevedano l’amministrazione congiuntiva solo per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, dovrà osservarsi quest’ultima regola, trattandosi, per l’appunto, di un’operazione straordinaria.

L’art. 8 del D.Lgs. n. 19/2023 individua precisamente il contenuto del progetto, prevedendo l’indicazione della legge regolatrice della società nello Stato di partenza; il tipo sociale, la denominazione, la sede e la legge regolatrice proposte per la società nello Stato di destinazione; l’atto costitutivo della società risultante dalla trasformazione, come ulteriormente precisato nella massima n. 210/2024 del Consiglio Notarile di Milano.

Si precisa, in relazione alle società di capitali, che per determinare il valore del patrimonio della società trasformanda, sulla cui base viene determinato il capitale sociale post- trasformazione, è necessaria una relazione di stima, tranne quando è sottoposta a trasformazione in società italiana una società di altro Stato membro soggetta alle regole di formazione del capitale di cui alla Direttiva (UE) 2017/1132, in conformità con la massima n. 212/2024 del Consiglio Notarile di Milano.

Il progetto di trasformazione transfrontaliera deve essere depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove ha sede la società trasformanda, almeno 30 giorni prima della data fissata per la decisione, termine ridotto a 15 giorni nelle operazioni in cui non partecipano società di capitali.”

Approvazione del progetto

L’approvazione del progetto, nel caso in cui sia sottoposta a trasformazione una società italiana, deve risultare da atto pubblico. Quanto alle società di capitali, tale prescrizione non apporta innovazioni ai principi generali del sistema, essendo una modifica dell’atto costitutivo e considerando che, fino all’efficacia della trasformazione transfrontaliera, la società rimane regolata dal diritto italiano.

Diversamente, per le società di persone e per gli enti non societari, risulta essere una previsione innovativa, non essendo le modificazioni statutarie soggette all’obbligo della forma dell’atto pubblico.

Per la regolare costituzione dell’assemblea, l’art. 24, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 19/2023 rinvia alle disposizioni di legge previste per la modificazione dell’atto costitutivo.

 

Per maggiori informazioni o per una consulenza contattc

Condividi questo articolo
Articoli simili