La procedura non armonizzata

La Direttiva (UE) 2019/2121, attuata nel nostro ordinamento con il D.lgs. n. 19/2023, ha introdotto una disciplina organica per le operazioni societarie straordinarie transfrontaliere che coinvolgono almeno due Stati membri dell’Unione europea. L’obiettivo è facilitare la riorganizzazione e la mobilità delle società, preservandone il profilo finanziario.

L’adozione di questa normativa ha dato vita a una procedura armonizzata, volta a superare i limiti imposti dagli ordinamenti nazionali, favorendo la crescita economica, la produttività e la concorrenza tra le imprese, nel rispetto del principio di libertà di stabilimento.

Tuttavia, il D.lgs. n. 19/2023 non si è limitato al recepimento della Direttiva 2019/2121, ma ha disciplinato anche le operazioni internazionali che coinvolgono almeno una società regolata dalla legge italiana e una o più società soggette alla normativa di uno Stato non appartenente all’Unione Europea.

Per poter applicare la procedura armonizzata, è necessario che tutte le società coinvolte appartengano a Stati membri che abbiano recepito la Direttiva 2019/2121. Se uno degli Stati interessati non ha ancora recepito la Direttiva o se si tratta di uno Stato extracomunitario, si crea un disallineamento tra la normativa italiana e quella dell’ordinamento straniero.

In questi casi, non si applicano le disposizioni sul rilascio del certificato preliminare e sul controllo di legalità. Il Notaio italiano, quindi, non può ricevere un certificato preliminare da un’autorità estera né rilasciare tale certificato alle autorità di uno Stato non UE, mancando una ripartizione delle responsabilità tra gli ordinamenti.

Di conseguenza, trova applicazione l’art. 25, terzo comma, della Legge sul Diritto Internazionale Privato, secondo cui “i trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati”.

Si applica quindi il principio della “doppia conformità”, in base al quale la trasformazione deve essere conforme sia alla legge dello Stato di partenza che a quella dello Stato di destinazione. In assenza di un meccanismo di armonizzazione, il controllo di legalità grava integralmente sulle rispettive autorità nazionali.

Questo stesso principio si applica sia nelle trasformazioni in uscita (da uno Stato all’altro), sia nelle trasformazioni in entrata (verso l’Italia), garantendo che il trasferimento sia efficace e conforme alla normativa di entrambi i Paesi coinvolti.

 

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