Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sono costituite da enti pubblici e privati che decidono volontariamente di associarsi in una forma giuridica, con l’obiettivo di produrre, condividere e consumare energia in modo collettivo. Questo modello mira a generare benefici ambientali, economici e sociali per i membri della comunità e per il territorio in cui opera.
L’obiettivo principale della CER è mutualistico, cioè volto a garantire vantaggi per i propri membri e per la comunità locale. L’energia prodotta viene utilizzata prioritariamente per l’autoconsumo e la condivisione interna, contribuendo anche alla sostenibilità del territorio e al benessere della popolazione.
Attività tipiche obbligatorie:
- Produzione, consumo, accumulo, immagazzinamento e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, anche tramite accordi di compravendita diretta o in forma aggregata.
- L’energia deve essere destinata principalmente all’autoconsumo e alla condivisione tra i membri della comunità.
- L’autoproduzione può essere assente o marginale, ma la condivisione dell’energia è sempre obbligatoria.
Attività ulteriori (facoltative):
- Produzione di altre forme di energia da fonti rinnovabili per l’uso da parte dei membri.
- Promozione di interventi di domotica e di efficienza energetica.
- Offerta di servizi di ricarica per veicoli elettrici.
- Possibilità di agire come società di vendita al dettaglio e fornire servizi ancillari e di flessibilità.
(Rif. art. 31, comma 2, lett. f) del D.lgs. 199/2021)
Esclusione dello scopo lucrativo
La CER non può avere uno scopo lucrativo come obiettivo unico o primario. La normativa esclude esplicitamente che la CER possa essere costituita con finalità di lucro soggettivo, cioè con lo scopo di distribuire utili ai soci (art. 2247 c.c.).
Di conseguenza, non è possibile costituire una CER nelle seguenti forme societarie:
- Società semplice (S.s.)
- Società in nome collettivo (S.n.c.)
- Società in accomandita semplice (S.a.s.)
- Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
- Società per azioni (S.p.A.)
- Società in accomandita per azioni (S.a.p.A.)
Anche la forma di società lucrativa con qualifica di società benefit non è compatibile, poiché tale qualifica non esclude la distribuzione degli utili come finalità principale.
Forme giuridiche ammesse
Tuttavia, la normativa (art. 31, D.lgs. 199/2021) consente alla CER di perseguire uno scopo lucrativo secondario, a condizione che la forma giuridica adottata garantisca la prevalenza dello scopo mutualistico. Sono quindi ammesse:
- Società cooperativa a mutualità prevalente, che può anche distribuire dividendi nel rispetto delle norme cooperative.
- Impresa sociale, che consente lo svolgimento di attività economiche con finalità di interesse generale e senza scopo di lucro primario.
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