Autorizzare minori e interdetti ante riforma Cartabia

Anno nuovo vita nuova. Per gli inediti servizi che i notai potranno offrire dai prossimi mesi non c’è motto più indicato. Cambiamento. Evoluzione.

La riforma Cartabia comporta dirompenti novità per l’attività notarile. Ma prima di affacciarci su scenari venturi, si parta dall’attuale spaccato di riferimento, così da cogliere portata e importanza del d.lgs. 149 del 10 ottobre 2022.

Chiunque può compiere atti ricevuti dal notaio. Anche soggetti che, da soli, sarebbero incapaci di agire. Si pensi ai minori di età ovvero agli interdetti giudiziali. In tali ipotesi, però, sarà anzitutto indispensabile l’intervento del legale rappresentante in loro vece. Inoltre, dacché gli atti notarili sono solitamente di straordinaria amministrazione, dovranno previamente essere sottoposti al vaglio di un’autorità giudiziaria che ne valuterà necessità ed utilità. Solo a seguito dell’esito favorevole di un procedimento di volontaria giurisdizione così incardinato, la parte o eventualmente il notaio incaricato, otterrà l’autorizzazione occorrente ai fini del rogito.

Tra l’altro, individuare l’autorità giudiziaria competente in relazione a luogo e tipologia di atto da stipularsi non è sempre così immediato. Quanto al territorio, generalmente il foro coinvolto è quello del domicilio del soggetto nel cui interesse il ricorso è proposto. Talvolta, potrebbero risultare competenti più giudici per il compimento di una medesima operazione. In questi casi, non è pacifico se la competenza di uno di essi possa assorbire quella dell’altro così da consentire che sia un giudice unico a rilasciare l’autorizzazione. Non foss’altro per evitare il rischio di giudicati contrastanti.

Ma vediamo di fare qualche esempio. Si pensi all’atto da compiersi da un minore di età sotto responsabilità genitoriale. Nessun dubbio che, salvi casi di conflitto di interesse o impedimenti vari, l’atto debba compiersi dai suoi genitori. Qui la situazione potrebbe sembrare abbastanza lineare: competente è quasi sempre il giudice tutelare del domicilio del minore. Le uniche due eccezioni si hanno in tema di continuazione all’attività di impresa commerciale, ove occorre rinvolgersi al tribunale per i minori, e di disposizione di beni ereditari, ove il riferimento è al tribunale del luogo di apertura della successione che si esprimerà previo parere del giudice tutelare del luogo di domicilio del minore.

La situazione, già si complica ove il minore sia sotto tutela. Ipotesi in toto equiparata, dall’articolo 424 c.c., a quella dell’interdetto giudiziale. Il tutore, suo rappresentante legale, ai sensi dell’articolo 375 c.c., prima di andare da notaio per il rogito degli atti di alienazione, di costituzione di pegno o ipoteca, di divisione, compromessi, transazioni e accettazioni di concordati, deve rivolgersi al tribunale. Mentre, se intende acquistare, riscuotere capitali e deciderne il reimpiego, consentire la cancellazione di ipoteche e lo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati o fare contratti di locazione ultra novennali, è piuttosto il Giudice Tutelare che dovrà accogliere il ricorso. Così l’art 374 c.c.


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