A proposito di autorizzazioni, uno spazio a sé merita quella alla continuazione dell’impresa commerciale. Continuazione sì. Mai costituzione ex novo. L’ordinamento reputa infatti l’attività di impresa commerciale particolarmente pericolosa, specie per i soggetti incapaci o parzialmente tali. Un rischio derivante dall’esposizione a fallimento. Tratto dunque condiviso con l’acquisto di tutte quelle partecipazioni sociali comportanti l’assunzione di una responsabilità illimitata tipica delle società di persone. Solo una realtà già esistente e ben avviata permette all’autorità giudiziaria un controllo coscienzioso circa l’effettiva convenienza ed utilità della prosecuzione nell’interesse dell’incapace.
Ma si passi allora a individuare il giudice competente in queste specifiche circostanze. In tale materia è il tribunale ordinario a farla da sovrano. Tranne nel caso di minori sotto tutela ove occorre rivolgersi al tribunale dei minorenni. Ma in tutti gli altri casi, persino per i minori sotto la responsabilità genitoriale, come emerge dall’articolo 320 V° c.c., il tribunale ordinario è il riferimento unico. Tanto che, ove il soggetto interessato sia un beneficiario di amministrazione di sostegno e il decreto di nomina preveda l’estensione dei medesimi effetti dell’interdetto, è dubbio se rivolgersi al giudice tutelare, autorità di riferimento per i beneficiari ovvero al tribunale ordinario per le motivazioni poc’anzi esposte. Chiaro che, nel silenzio di ulteriori precisazioni, resta la regola che il beneficiario di amministrazione di sostegno è soggetto pienamente capace, arbitro di prendere in autonomia ogni decisione relativa all’attività d’impresa.
Una la vistosa eccezione rispetto a quanto detto, prevista dal nostro sistema. Quella relativa ai minori emancipati. Basta una lettura dell’articolo 397 c.c. per cogliere le particolarità della fattispecie. Anzitutto, il minore emancipato può autorizzarsi anche ad intraprendere ex novo l’attività di impresa commerciale. Ma soprattutto, l’emancipato una volta ottenuta questa autorizzazione, acquisisce una capacità di agire pressoché identica a quella del maggiorenne. Rispetto a questi solo non può fare testamenti e donazioni. Del resto, può da solo, dunque senza l’assistenza del proprio curatore, e senza nemmeno dovere chieder più autorizzazione alcuna compiere tutti gli atti di straordinaria amministrazione siano essi inerenti o meno l’esercizio di impresa.
Troppi gli strappi alla regola perché quanto agli inabilitati il rinvio di cui all’articolo 424 c.c. possa valere anche in tema di impresa. Ed infatti, per questa specifica materia, l’inabilitato gode di apposita previsione codicistica: l’articolo 425 c.c.. Ecco che può autorizzarsi solo a continuare l’esercizio di impresa commerciale. E comunque l’autorizzazione non comporta capacità di agire. Non libera l’inabilitato dall’assistenza del curatore e dall’autorizzazione giudiziale per tutti gli atti che eccedano l’amministrazione ordinaria.