Sembra un gioco di parole. Una contraddizione in termini. E invece è proprio così. È anticipata la rivoluzione della volontaria giurisdizione. Incontenibili evidentemente gli entusiasmi di dare avvio al nuovo mondo di servizi rivolti dai notai ai propri clienti. Quello di seguito proposto non è che un primo assaggio iniziale di alcune fra le principali novità in materia di volontaria giurisdizione attutate con la riforma del processo civile in virtù del d.lgs. 149 del 10 ottobre 2022.
Si sarebbe dovuto aspettare il 30 giugno 2023 per l’entrata in vigore della novella. E invece, spunta l’anticipo al 28 febbraio 2023. L’irrefrenabile smania di vederne l’operatività ha portato ad una brusca accelerazione dei tempi.
E allora in cosa consiste questa rivoluzione epocale? Cosa desta tanto scalpore?
Cosa cambierà per i notai ma soprattutto per i cittadini in seguito alla riforma?
Qualora nell’atto da stipulare intervenga un minore o un soggetto sottoposto a misura di protezione si è visto come, fino ad ora, le autorizzazioni occorrenti dovessero necessariamente essere richieste all’autorità giudiziaria e la difficoltà, tra lo altro, di individuare quella all’uopo competente. Ebbene, la riforma prevede la possibilità di richiedere direttamente ai notai l’adozione di tali misure. Al via un doppio binario. Al privato, la scelta se continuare a rivolgersi a un giudice o direttamente al notaio incaricato del rogito per il quale occorre l’autorizzazione.
Per un rilascio veramente consapevole dell’autorizzazione, il notaio potrà senza formalità particolari, richiedere informazioni presso il coniuge, ovvero i parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado del minore di età o del soggetto sottoposto a misura di protezione e, nel caso di beni ereditari, anche eventualmente presso i creditori risultanti da inventario se redatto.
Inoltre, quando si tratta di riscuotere una somma in dipendenza di un atto relativamente al quale il notaio abbia rilasciato l’autorizzazione la legge dispone che questa venga reimpiegata nel modo che il notaio ha indicato nel provvedimento autorizzatorio.
Quando il notaio rilascia le autorizzazioni in funzione sostitutiva del giudice tale autorizzazione verrà dal medesimo comunicata al tribunale che sarebbe stato competente per il rilascio. Resta infatti invariata, ad esempio, la necessità di rispettare formalismi di carattere pubblicitario mediante l’annotazione nel registro delle tutele, ma sarà il notaio stesso ad occuparsene e prendersene cura.
Le autorizzazioni acquistano efficacia decorsi 20 giorni dalla comunicazione se non sia stato proposto reclamo. Una volta efficaci resterà comunque la possibilità di successivamente impugnarle secondo le norme del codice di rito.