Per essere riconosciuta come Comunità Energetica Rinnovabile, un’organizzazione deve svolgere attività di autoproduzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili. Queste sono obbligatorie e previste per legge come parte integrante dell’oggetto sociale della CER.
Tuttavia, l’oggetto sociale può essere ampliato e includere altre attività, anche di tipo commerciale, che si affiancano alle attività energetiche. Queste attività aggiuntive sono facoltative, ma perfettamente legittime.
Attività Obbligatorie della CER
1. Autoproduzione di Energia Rinnovabile
Per autoprodurre energia, la CER deve poter disporre di almeno un impianto di produzione, che può essere:
• di proprietà della stessa CER;
• di proprietà di uno o più membri della CER;
• di proprietà di soggetti esterni alla CER;
• in comproprietà tra CER, membri e/o terzi.
Se la CER utilizza esclusivamente impianti di terzi, allora l’autoproduzione sarà solo formale: la comunità si limiterà a registrare la produzione di energia ai fini della condivisione.
L’energia autoprodotta (al netto dell’autoconsumo in loco) viene immessa in rete per la successiva condivisione.
2. Condivisione dell’Energia
La CER condivide l’energia prodotta esclusivamente con i propri membri, sia essa generata
internamente o tramite impianti esterni. La condivisione serve a garantire il consumo tra gli
appartenenti alla comunità.
Attività Facoltative della CER
Oltre alla produzione e condivisione di energia, una CER può svolgere altre attività, tra cui:
• Vendita o accumulo dell’energia autoprodotta o acquistata da altri produttori;
• Produzione di qualsiasi tipo di energia rinnovabile, non solo elettrica;
• Promozione dell’efficienza energetica, come interventi di domotica o riqualificazione energetica;
• Servizi per la mobilità elettrica, come la ricarica dei veicoli per i membri;
• Servizi ancillari e di flessibilità;
• Attività di vendita al dettaglio nel settore energetico.
Attività Non Energetiche
Una CER può anche svolgere attività non direttamente legate all’energia. Non esistono infatti vincoli normativi che impongano una denominazione esclusivamente energetica.
Esempio: una CER costituita in forma di cooperativa può legittimamente gestire un ristorante, un agriturismo o offrire servizi turistici, purché in coerenza con il proprio statuto.
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