Rapporto tra beneficiario di amministratone di sostegno e donazioni

Rimaniamo in tema di soggetti fragili. Anzi, continuiamo ad intrattenerci proprio sul beneficiario di amministrazione di sostegno. Se nel precedente focus i riflettori si sono puntati sull’amministratore ed i suoi poteri sul conto del beneficiario a seguito dell’apertura della successione di quest’ultimo, ora soffermiamoci sul beneficiario stesso.

Il tema che ci si pone, tra l’altro oggi caldissimo, è: il beneficiario di amministrazione di sostegno può donare? Ebbene sì per le più recenti pronunce di Corti Costituzionale e di Cassazione.

Va anzitutto chiarito che l’interrogativo va circoscritto alle sole ipotesi in cui il decreto di nomina sia silente in quanto privo di precise indicazioni in merito.

Il beneficiario di amministrazione di sostegno, infatti, non ha lo status di soggetto incapace. A motivo di ciò non gli si potrà automaticamente estendere il divieto cui all’articolo 774 del codice civile ad onta del quale “non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni”. Vige, insomma, nei riguardi di tali soggetti pure bisognosi di misure di protezione, la regola generale data dal primo comma dell’articolo 409 del codice civile. Il beneficiario, cioè, conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva ovvero l’assistenza necessaria del suo amministratore di sostegno.

Resta chiaramente salva la possibilità per il giudice tutelare di estendere all’interno del decreto di nomina anche al beneficiario di amministrazione di sostegno determinati effetti previsti per legge per l’interdetto. Ed allora, in questo caso sì che varrebbe il suddetto divieto di donare cui all’articolo 774 del codice civile. Ma ove il giudice tutelare non facesse questa estensione nel decreto, il beneficiario di amministrazione di sostegno dovrebbe considerarsi a pieno titolo capace di donare, una volta verificata, da parte del notaio la capacità di intendere e volere del soggetto.

Riconosciuta, dunque, la capacità di donare del beneficiario di amministrazione di sostegno, la donazione può essere realizzata dal beneficiario da solo o necessita di assistenza/rappresentanza del suo amministratore?

Assistenza e rappresentanza non sono mai compatibili con i contratti personalissimi, quale, per eccellenza, quello di donazione. Per l’effetto, non sarà mai possibile per il beneficiario concludere una donazione con l’assistenza dell’amministratore o, ancor peggio, dall’amministratore in sua rappresentanza. Ecco allora che il beneficiario di amministrazione di sostegno non solo può donare. Ma dovrebbe assolutamente e necessariamente realizzare detta liberalità da solo senza l’intromissione di soggetti terzi.

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