Agire in riduzione contro chi? Occorre essere tutti d’accordo?

Vincere agendo in riduzione. Ottenere così dall’autorità giudiziaria l’accertamento dell’inefficacia relativa e personale, dunque, squisitamente nei propri confronti della disposizione lesiva. Possibilità riconosciuta dal nostro sistema che, come ovvio, prescinde dalla condivisione di siffatta scelta da parte degli eventuali ulteriori legittimari lesi o preteriti. Che tale decisione non imponga la necessità di un accordo unanime è piuttosto pacifico: nessun litisconsorzio attivo.

E lato passivo? La questione è più complessa e delicata. È, infatti, il caso di rimarcare che le regole poste dal legislatore circa l’ordine con cui ridurre le disposizioni attraverso le quali il de cuius ha ecceduto la quota di cui poteva liberamente disporre sono tassative ed assolutamente inderogabili. In particolare, qualora anche dopo l’adeguamento automatico delle quote dei successori legittimi sia ancora rinvenibile una lesione della quota di un legittimario, prima dovranno ridursi le disposizioni testamentarie proporzionalmente, siano esse a titolo universale o particolare. Producendo tutte effetto nello stesso momento non risulta possibile individuare quale di esse abbia cagionato la lesione, avendovi tutte parimenti concorso. Solo qualora la riduzione di tali disposizioni non sia sufficiente a reintegrare i diritti del legittimario, si potranno allora aggredire le donazioni a partire dalle più recenti. Può, infatti, ben considerarsi che sia la donazione più vicina all’apertura della successione ad aver intaccato la quota riservata per legge al legittimario.

Tutto al contrario di quel che ci si aspetterebbe, arriva la Cassazione con ordinanza n. 32197/2021. L’azione di riduzione non da’ luogo a litisconsorzio necessario nemmeno da lato passivo. Dunque, ben potrebbe essere esercitata nei confronti anche di uno solo degli obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario con l’effetto di spiegare effetto solamente nei suoi confronti in caso di accoglimento.

Che ne è dell’ordine tassativo e rigoroso di cui sopra? Il legittimario si erge ad arbitro della partita? Niente affatto. Il principio dell’intangibilità della legittima non può certo arrivare a tanto. Ecco allora che è la stessa Cassazione a chiarire che non sarà consentito al legittimario far ricadere il peso della riduzione in modo difforme rispetto a quanto dispone l’ordinamento. Solo la corretta chiamata in causa dei soggetti a favore dei quali sia stato disposto un lascito o una liberalità può portare all’effettivo rispristino dei diritti del legittimario leso.

Sono le medesime ragioni a condurre all’ulteriore considerazione che, invece, e ben probabilmente, il legittimario non potrà decidere di direzionare la sua rinuncia all’azione di riduzione a favore di sola specifica e determinata disposizione a suo piacimento.


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