Dopo quanto l’autorizzazione notarile può essere utilizzata?

La richiesta scritta delle parti non è solo l’atto con cui si dà impulso all’iter volto all’autorizzazione notarile. È proprio in calce alla richiesta scritta che il notaio potrebbe decidere di redigere anche l’autorizzazione. Infatti, l’autorizzazione, come del resto la richiesta, dovrà avere forma scritta. Ma, non dovendosi conservare nel fascicolo degli atti del notaio, non andando né a repertorio né a raccolta, verrà allegata in originale all’atto. Non potrà, tuttavia, essere contenuta nello stesso atto autorizzato. Questo perché l’autorizzazione per sua natura deve necessariamente precedere l’atto. Ciò vale a fortiori per quella notarile che potrà utilizzarsi solo una volta divenuta efficace. Il mancato conseguimento dell’efficacia del provvedimento equivale a mancanza di provvedimento tout court. Alla sua totale inesistenza.

E allora quand’è che l’autorizzazione notarile acquista la sua efficacia?

Abituati all’ autorizzazione giudiziale, si è soliti confrontarsi con provvedimenti muniti della provvisoria esecutività. Il sistema tradizionale, cioè, consente e riconosce l’efficacia immediata del provvedimento ancor prima che scadano i termini del reclamo. Non così ove si scelga il “binario notarile”.

Gioco forza, l’autorizzazione notarile acquista efficacia solo dopo un certo termine. Per la precisione, dovrà attendersi il decorso 20 giorni dalle comunicazioni, a cura del notaio, alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione e al pubblico ministero, senza che sia stato proposto reclamo. Segno che il legislatore ha voluto sì aprirsi al doppio binario senza però rinunciare ad un sempre vigile controllo giudiziale. Infatti, la comunicazione di copia del provvedimento alla cancelleria del tribunale ha funzione di mera notizia, ma quella al P.M è funzionale all’impugnazione da parte dello stesso ovvero alla presentazione di un ricorso per revoca o modifica.

L’autorizzazione notarile, infatti, potrà sempre revocarsi o modificarsi da parte del giudice tutelare. Ma è garantita la salvezza dei diritti acquistati dai terzi in buona fede in forza di convenzioni anteriori alla modificazione ovvero alla revoca.

Infine, a livello contenutistico, l’autorizzazione notarile sarà corrispondente a quella giudiziale: dopo breve preambolo, segue succinta motivazione e quindi il dispositivo. Non necessariamente deve, invece, coincidere con la richiesta delle parti. Non vale il principio di stretta corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il principio della domanda ha una portata senz’altro diversa e ridimensionata. Dunque, anche il notaio, così come il giudice, nella volontaria giurisdizione è dotato di poteri di indagine svincolati dall’impulso delle parti.

 

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