Il Ddl Capitali tra rinvio e novità varie è legge

31 luglio 2020, 15 ottobre 2020, 31 dicembre 2020, 31 marzo 2021, 31 luglio 2021, 31 dicembre 2021, 31 luglio 2022, 31 luglio 2023 e, ancora, 30 aprile 2024. La prima, l’originaria scadenza. Le successive, invece, le date delle varie proroghe.

Ancora una volta a farla da protagonista indiscusso è l’articolo 106 del Decreto Cura Italia (D.l. 18/2020) sullo svolgimento a distanza delle assemblee di società ed enti. Già riesumato nell’anno in corso dalla legge di conversione del Dl Milleproroghe di cui al nostro ultimo focus. Eppure, a scadenza ancora non raggiunta, già il legislatore ci ripensa e, nuovamente, quasi mantenendo quella che oramai sembrerebbe potersi definire una tradizione, posticipa. Il Ddl capitali ha ottenuto il via libera definitivo dell’Aula del Senato. Se il Milleproroghe resuscitava il vigore della disposizione al 30 aprile 2024, per effetto dell’approvazione del Ddl Capitali il vigore della disposizione in commento slitta al 31 dicembre 2024. Singolare, dunque, la situazione per lo svolgimento delle adunanze sociali nel 2024. È doppio rinvio a fine 2024. Riviviscenza fino al 31 dicembre 2024. Questa la nuova data da doversi segnare.

E non è tutto. Importante, infatti, segnalare come il Ddl Capitali:

  • Permetta alle società quotate di rendere stabile attraverso la previsione di una clausola statutaria ad hoc, la normativa ad ora applicabile a prescindere da apposito riconoscimento statutario solo in virtù della sua natura transitoria. Quella, cioè, che consente lo svolgimento delle assemblee imponendo ai soci di parteciparvi solo mediante delega al rappresentante designato. La portata veramente innovativa è la prospettiva futura dei consessi assembleari. Non solo adunanze senza la presenza fisica dei soci, in toto sostituendosi alle assemblee in presenza quelle esclusivamente on line. Modalità, a dire il vero, subito accolte di buon grado e alle quali ci si è rapidamente adattati. Ma addirittura, lo scenario imminente sembra evolversi ulteriormente. Adunanze senza nemmeno il collegamento di telecomunicazione. Almeno nelle società quotate. Almeno per ora;
  • E, ancora, fa salire da tre a dieci il numero di voti che può assegnarsi, per statuto, a ciascuna azione a voto plurimo. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti;
  • Delega il Governo ad adottare decreti legislativi recanti la revisione del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti.

 

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