Distanza di qualche mese e di nuovo assemblee a distanza

Ancora una proroga al Decreto Milleproroghe. Ebbene sì. Dopo un incalzante susseguirsi di procrastini, alla data del 31 luglio 2023 sembrava essersi messo un punto definitivo al vigore dell’articolo 106 del decreto “Cura Italia” (il D.l. 18/2020), tanto noto in periodo epidemico.

Ed invece, eccone la riviviscenza in tempi non sospetti.

È quanto deriva dall’emendamento introdotto in sede di discussione del Milleproroghe (il D.l. 25/2023). Definitivamente reintrodotte le modalità Covid-19 per tutte le assemblee societarie che si terranno entro la data del 30 aprile 2024.

Tenute non già convocate. Il dato normativo è cristallino, a scanso d’ogni equivoco. Niente più discussioni, dunque. La legittimazione ad avvalersi della normativa non dipende dalla data di spedizione dell’avviso di convocazione, bensì da quella di svolgimento di relativa adunanza.

Quali sono dunque le novità principali? Sinteticamente due. E più che novità si tratta di rispolverare quella disciplina che doveva essere transitoria ma che per lungo periodo, e fuori d’ogni previsione, ci ha accompagnato.

Le assemblee delle società di capitali e cooperative mediante apposita previsione contenuta nell’avviso di convocazione, ancorché lo statuto disponga diversamente:

  • possono nuovamente convocarsi concedendo la facoltà ovvero imponendo l’obbligo ai partecipanti di intervenire anche ovvero solo mediante strumenti di telecomunicazione. Quindi, che l’assemblea si svolga esclusivamente virtualmente. Interamente affidandosi ai mezzi di telecomunicazione. Senza la necessità che presidente e segretario o notaio si trovino nello stesso luogo. Dacché luogo proprio non esiste. Espressione in via elettronica o per corrispondenza ovviamente anche per il diritto di voto.
  • Inoltre, ha da aggiungersi la possibilità non solo di nominare un rappresentante designato, cui comodamente attribuire le deleghe di voto. Ma addirittura di imporre l’obbligo di intervento in adunanza esclusivamente per il suo tramite. Cioè, in toto radicalmente precludendo ai soci la possibilità di intervento foss’anche con i mezzi di telecomunicazione. Tanto solo per le società per azioni quotate, per quelle con azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, per quelle diffuse fra il pubblico in misura rilevante, nonché per le banche popolari, di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici.

 

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