Riduzione della durata sociale non rende prigionieri, ma liberi tutti

Riduzione della durata di una società per azioni. Il socio che non concorra con il proprio voto all’adozione di relativa delibera vanta oppure no il diritto di recedere dalla compagine?

Nella sentenza n. 6280 del 24 febbraio 2022 della Cassazione la risposta, che anticipiamo essere di segno negativo.

L’ineccepibile ragionamento della Suprema Corte muove da quelle che sono le fondamenta del diritto di recesso nello specifico contesto dato dalle società la cui partecipazione sia rappresentata dai titoli azionari.

Punto primo. Il recesso ove non convenuto volontariamente in apposito articolo dello statuto, scatta per legge nelle ipotesi espressamente riportate dall’articolo 2437 del Codice civile. Tuttavia, tra queste v’è a sua volta una summa divisio. Quella cioè tra cause di recesso legale ed inderogabili e quelle invece eliminabili. L’effettiva delibera di espunzione di una di queste ultime è a sua volta attributiva del diritto di recesso scaturente per legge e rigorosamente intangibile.

Punto secondo. Ad un’analisi delle varie cause previste per legge di recesso emerge come la variabile “tempo” rilevi testualmente in sole due ipotesi.

  • La proroga del termine di durata della società. Salvo, tra l’altro, lo statuto non disponga diversamente. Tanto ai sensi del secondo comma dell’articolo 2437 c.c.;
  • Se la società è costituita senza termine ovvero a tempo indeterminato. Ora in tale evenienza, se trattasi di società le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, il socio può sempre liberamente recedere. Purché rispetti il temine di preavviso di almeno centottanta giorni. Lo statuo potrebbe solo richiedere un preavviso maggiore. Comunque, mai superiore all’anno. Recesso in qualsiasi momento, dunque, purché con rispetto del giusto preavviso.

Ebbene, è di tutta evidenza come la riduzione della durata della società non solo non rientri in alcuna di dette ipotesi, non venendo ad esercitarsi, né in ragione della proroga della durata della società, né di per sé per la sua indeterminatezza temporale. Anzi, a ben vedere la medesima, tutto al contrario ne risulterebbe ridotta.

Ecco allora che, soprattutto, a non ricorrere nell’ipotesi oggetto di quesito sarebbe proprio la ratio invece sottesa e tangibile negli altri due casi. Vale a dire la tutela del socio onde evitare che questi sia “prigioniero” e quindi costretto al vincolo sociale oltre un tempo ragionevole. Oltre la sua volontà.

In sintesi: la delibera di riduzione della durata sociale non è autonoma fonte di diritto di recesso ex lege per i soci pure contrari all’operazione.

 

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