Il testamento fra desideri e condizioni

Si è concluso l’ultimo articolo con alcune considerazioni circa i legati disposti nell’ultimo testamento redatto da Silvio Berlusconi. Ma una particolare attenzione va prestata anche alle parole che precedono la disposizione di tali legati: “Se non dovessi tornare (dall’ospedale)”.

Ebbene, la scheda testamentaria in questione risulta datata 19 gennaio 2022. E non serve chiedere troppi sforzi alla nostra memoria per ricordare tuti come, in effetti, il Cavaliere tornò eccome a casa a seguito del ricovero al San Raffaele del gennaio di tale anno.

Dunque, quali tipi di conseguenze comporta la circostanza che Berlusconi abbia deciso di condizionare sospensivamente i tre lasciti rispettivamente al fratello, alla convivente e a Dell’Utri ad un evento futuro ed incerto che di fatto non si è avverato?

Ad essere rigorosi, i tre legati non avrebbero mai effetto. Paolo Berlusconi, Marta Fascina e Marcello Dell’Utri non potrebbero pretender alcunché dalla successione del Cavaliere. Infatti, se l’evento rappresentato non dovesse verificarsi l’intera disposizione testamentaria va in frantumi!

E, tra lo l’atro, questa problematica si aggiunge a quella della nullità del peso posto anche a carico dei meri legittimari, come già analizzato nel focus immediatamente precedente.

Attenzione, dunque a subordinare le volontà testamentarie al verificarsi di eventi futuri. Niente di più semplice che la disposizione di ultima volontà sia da considerarsi all’apertura della successione come mai scritta, in toto vanificando il progetto pure messo per iscritto dal testatore.

In un’ottica conservativa di una volontà per definizione irripetibile, non sorprenderebbe se da parte degli interpreti venisse fatto il tentativo di spingersi fino a qualificare la condizione come risolutiva. Solo in questi rivisitati termini, le disposizioni di quest’ultima scheda vedrebbero piena efficacia.

Le ultime volontà di Berlusconi sono inoltre l’occasione per una riflessione conclusiva.

Mai il testatore dovrebbe dimenticare che con l’atto di ultima volontà va dettando quella che è la propria legge circa la trasmissione del proprio patrimonio ereditario. Per questo, dal testamento ci si aspetta di trovare una serie di regole ben precise e determinate volte a regolare la vicenda successoria. Il consiglio è allora quello di evitare il ricorso ad espressioni che lascino tosto pensare ad un che di meramente desiderato, prive di tenore imperativo. Come se si trattasse più di un auspicio che di un’effettiva volontà. Il rischio è altrimenti che gli eredi potrebbero sentirsi liberi e non già vincolati da un testatore che, come il Cavaliere, semplicemente preghi loro di prendere atto delle sue disposizioni.

 

Per maggiori informazioni o per una consulenza contattaci!

Condividi questo articolo
Articoli simili