Modificare e revocare l’autorizzazione notarile

L’autorizzazione notarile non solo può essere oggetto di reclamo ma altresì di revoca ovvero modifica.

La revoca è il ritiro del provvedimento, mentre la modifica non è che una revoca parziale oppure un’integrazione del provvedimento.

Chiaramente è necessario un coordinamento rispetto al reclamo. E quindi, dal momento che la mancata proposizione del reclamo determina la sanatoria dei vizi che non siano stati fatti valere attraverso l’impugnativa, presupposto per la revoca è l’allegazione di fatti nuovi.

È sempre l’art 21 d.lgs. 149/2022 a stabilire che «possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal giudice tutelare, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca».

Non deve trarre in inganno l’espressa possibilità di proceder in tal senso “in ogni tempo”. Un limite temporale ultimo va senz’altro individuato proprio in base all’impossibilità di mutamento delle circostanze di fatto nel momento in cui il provvedimento vede già esauriti i propri effetti.

Per un verso, quindi, il giudice tutelare ha il potere di modificare o revocare le autorizzazioni notarili dietro ricorso di parte. Va, infatti, esclusa in radice la possibilità di procedervi d’ufficio. D’altronde, diversamente, se ne avrebbe una totale vanificazione degli obiettivi che il legislatore mira a conseguire con la riforma in esame. Si ricorderà che tale nuova competenza è stata attribuita ai notai proprio per sgravare la magistratura e per rendere più spedito lo svolgimento di una determinata attività nell’interesse del soggetto incapace. Qualora il giudice tutelare, a fronte della comunicazione dell’autorizzazione alla cancelleria del tribunale, fosse tenuto ad effettuare sistematicamente detta attività di controllo, non si gioverebbe sgravio alcuno rispetto al passato. Dunque, l’unico controllo esercitabile dal giudice tutelare sull’operato del notaio è subordinato ad un’iniziativa di parte ed è unicamente in sede di reclamo.

Per altro verso, si riprende la valvola di sicurezza già prevista dall’art. 742 c.p.c., che pone un limite all’efficacia della revoca o della modifica del provvedimento autorizzativo in relazione ai diritti acquistati dai terzi di buona fede in forza di convenzioni stipulate prima dell’esercizio della revoca o della modifica. Principio meglio noto sotto il nome di cd. apparenza titolata. L’obiettivo è la tutela dei terzi che, in buona fede, abbiano fatto affidamento sull’esistenza del provvedimento che, per essere stato emanato nelle forme prescritte dalla legge, non poteva che presumersi legittimo. Strettamente necessario, tuttavia, che il provvedimento autorizzatorio sia quantomeno esistente. Tale qualifica non appartiene non solo al provvedimento che ancora non sia stato emesso, ma altresì a quello già revocato, ma, soprattutto, quello non ancora efficace per il mancato decorso dei 20 giorni.

 

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