Notaio e il reimpiego del capitale riscosso

Ancora una nuova competenza per il notaio. Se richiesto dell’autorizzazione, può altresì assumere determinazioni per il reimpiego. Quand’anche questo non si risolva nel compimento di un’attività notarile.

Vediamo nel dettaglio di cosa stiamo parlando.

Per effetto della stipula di un atto di alienazione viene di norma riscosso un corrispettivo. Ebbene, per il caso di corrispettivo riscosso nell’interesse di un minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il legislatore spesso impone l’obbligo di impiegare il capitale o il prezzo ricavato. Sarà il notaio richiesto dell’autorizzazione e all’interno della stessa a determinare le cautele necessarie per un sicuro reimpiego del medesimo.

Così il terzo comma dell’art 21 del d.lgs. 149/2022.

Ma, a ben vedere, nell’ambito della volontaria giurisdizione, due sono i gruppi di norme che impongono un obbligo di tal fatta: quelle relative all’amministrazione del patrimonio appartenente a persone prive di piena capacità di agire e quelle relative all’amministrazione dei beni ereditari. Guarda caso, esattamente le materie in cui la riforma Cartabia ha attribuito la concorrente competenza notarile al rilascio delle autorizzazioni.

Per questo, benché l’articolo letteralmente si riferisca alle sole ipotesi di reimpiego dettate a favore di soggetto sottoposto a misura di protezione, e pur in mancanza di un riferimento espresso ai beni ereditari, il notaio in entrambe le circostanze, quindi anche in tema di vendita di beni ereditari, in sede di rilascio dell’autorizzazione ha il potere di fissare modalità per conservazione e reimpiego del prezzo ricavato.

In sintesi, il notaio potrà disporre modalità e cautele relative al reimpiego non solo per riscossione correspettivo di incapaci ma anche beni ereditari.

L’autorizzazione anche in tale evenienza resta e sarà unica. O meglio. Sarà all’interno della stessa autorizzazione che il notaio formulerà disposizioni relative al reimpiego. Unica autorizzazione per vendita con reimpiego.

Non è tutto. Non rappresenta una remora per il notaio la circostanza che la modalità individuata di rimpiego non comporti di per sé attività notarile alcuna.

La competenza ad assumere determinazioni per il reimpiego non è limitata e al contempo non vincola il notaio ai soli casi in cui il reimpiego si attui mediante sottoscrizione di un atto ricevuto o autenticato da notaio. In parole semplici, il notaio è legittimato tanto a rilasciare l’autorizzazione, ad esempio, per reimpiegare il ricavato in un successivo atto di vendita, tanto per l’acquisto di titoli di stato. Ogni determinazione risulterà preferibilmente già nell’autorizzazione e sarà vincolante. Avvalersi del deposito prezzo presso il conto dedicato del notaio può fungere da valida soluzione garantista.

 

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