Nessun dubbio che l’accettazione rappresenti il tipico mezzo per acquisire l’eredità. Detto questo, certo non mancano le eccezioni. Tra queste si segnala l’ipotesi del possesso dei beni ereditari a cura dell’articolo 485 del codice civile.
La circostanza che il chiamato all’eredità si trovi nel possesso dei beni ereditari arriva perfino ad incidere sulla concreta possibilità di procedersi ad un’accettazione con il beneficio dell’inventario. Vediamolo assieme.
Il chiamato ad un’eredità per il caso in cui a qualsiasi titolo dovesse trovarsi nel possesso dei beni ereditari (purché abbia la consapevolezza che trattasi di beni appartenenti all’asse) entro tre mesi dall’apertura della successione deve redigere l’inventario. Altrimenti, diviene erede puro e semplice. Ciò in toto prescindendo da qualsiasi sua volontà in tal senso. Anzi, per essere più precisi, non solo senza, ma anche eventualmente contro la volontà del chiamato. L’acquisto è automatico senza che occorra alcuna accettazione. Si tutelano i terzi da sottrazioni o occultamenti eventuali. Anche una volta predisposto l’inventario non è finita. Già, perché dovrà necessariamente rispettarsi un altro importante termine. Quello di soli quaranta giorni che corrono dall’inventario, per deliberare se accetta o rinuncia all’eredità. Spirato infruttuosamente questo tempo, il chiamato è erede puro e semplice.
Dati gli stringenti tempi di cui si è sinteticamente dato conto, è evidente che in tale specifica circostanza non sorga affatto l’esigenza di assicurare ai chiamati ulteriori l’esperimento dell’actio interrogatoria. Una sufficiente dose di fretta è già trasmessa dalla disposizione in disamina senza che occorra interpellare l’autorità giudiziaria. Tre mesi in luogo dell’ordinario decennio!
Ecco allora che solo al chiamato che non sia nel possesso può esser assegnato il termine già esaminato a norma dell’art. 481 c.c.. E, ove si intenda effettuare un’accettazione beneficiata, entro tale termine sarà comprensivo altresì dell’inventario. Altrimenti? Medesima “sanzione”: diviene erede puro e semplice. Così l’articolo 488 c.c..
Chiaro che non è solo per effetto della decadenza che per il chiamato non possessore la facoltà di accettare l’eredità con beneficio d’inventario trova estinzione. All’appello ha da aggiungersi la prescrizione del relativo diritto ai sensi dell’art 487 c.c.. Chi non sia nel possesso dei beni ereditari, perde infatti il diritto di accettare l’eredità se, una volta redatto l’inventario, non effettui la dichiarazione di accettazione entro quaranta giorni.
Ma il diritto, si sa, non è matematica. Per cui, invertendo l’ordine degli addendi, il risultando cambia eccome. Infatti, se dovesse farsi prima la dichiarazione di accettazione beneficiata, si avrebbero a disposizione tre mesi per l’inventario. Altrimenti, ciò a cui si assisterebbe non sarebbe già la perdita del diritto di accettare l’eredità, ma, tutto al contrario, l’acquisto dello status di erede puro e semplice.