Se si crede che la novità sulle autorizzazioni sol riguardi il doppio binario, si sbaglia. La riforma c.d. Cartabia sorprende con una riduzione dei casi in cui il tribunale decide e provvede in forma collegiale.
Questo non può che significare una cosa sola: la soppressione della competenza del tribunale e la sua sostituzione con quella del giudice tutelare per il compimento degli atti da parte di minori e di soggetti bisognosi di misure di protezione. Una centralità assoluta e inedita quella così riconosciuta al giudice tutelare. Vero dominus della volontaria giurisdizione. Giudice unico sostituibile dal notaio. Si passa dalla scelta non discrezionale ma basata sulla tipologia di atto da compiersi tra giudice tutelare e tribunale, a un’autentica alternativa tra giudice tutelare e notaio rimessa squisitamente alla volontà delle parti.
A livello tecnico e normativo si assiste all’abrogazione dell’art. 375 c.c.. Abrogazione che innesta un effetto a catena di modifica di tutti gli articoli connessi specie in virtù di relatio espressa proprio a detta disposizione cruciale.
Così, se limiti e confini di competenza di tribunale e giudice tutelare erano ripartiti rispettivamente per i minori sotto tutela e interdetti dall’articolo 375 c.c. e 374 c.c., è in primis l’articolo 374 c.c. a risentirne e a dovere mutare le proprie vesti. All’abrogazione del 375 c.c. corrisponde sostituzione dell’art 374 c.c.. In breve, la novella versione dell’art 374 c.c. è pronta ad abbracciare e accogliere altresì tutte le ipotesi prima racchiuse nell’art. 375 c.c.. In particolare, si noti come anche l’alienazione dei beni spetti al giudice tutelare.
Inevitabile l’effetto riflesso sul successivo articolo 376 c.c. atto a ribadire tale ultimo aspetto e così a riportare in capo al giudice tutelare la competenza in termini di reimpiego, spazzando via quell’unica ipotesi fino a ora contemplata nell’ordinamento di deroga alla competenza in materia di volontaria giurisdizione dettata da ragioni di connessione.
E ancora, l’articolo 394 III°c.c. vede soppresso il secondo periodo. Dunque, anche per emancipati e inabilitati la competenza è esclusiva del giudice tutelare. Sciolto implicitamente un altro dubbio: se anche nel caso di inabilitato, per la sola ipotesi in cui curatore non fosse il genitore, valesse la competenza alternativa del tribunale quanto agli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Insomma, con la riforma tutti i soggetti che necessitano di misure di protezione
finiscono per ottenere, a livello di autorizzazioni, un trattamento equiparabile a quello già a monte riservato ai beneficiari di amministrazione di sostegno. Semplificazione: ove un’autorizzazione occorra sarà sempre il giudice tutelare l’autorità giudiziaria cui potersi rivolgere.