Alla scoperta dell’actio interrogatoria

Eredità. Per accettarla a disposizione un termine di dieci anni corrente dall’apertura della successione. Il tema è già stato trattato, ma sarà interessante scoprire che il nostro ordinamento riconosce uno strumento preordinato ad un’accelerazione dei tempi. Infatti, è avvertita e condivisa l’esigenza di certezza in ordine alle situazioni giuridiche. Si intende evitare che per un periodo eccessivamente lungo soggetti potenzialmente interessati ad una successione restino tra color che son sospesi. Tale rimedio trova espressione nell’articolo 481 del codice civile ed è noto con il termine latino di actio interrogatoria. La genesi del suo nome è essa stessa esplicativa della sua portata e significato. La soluzione offerta consiste infatti in quell’azione giudiziale per il cui tramite il primo chiamato ad un’eredità viene interrogato su ciò che intende fare. Invitato a prendere posizione sulle proprie mosse. L’autorità giudiziaria, invero, riscontrato l’interesse dell’istante, imporrà un termine, evidentemente più breve del decennio, entro cui il soggetto chiamato all’eredità deve esprimersi. Delle due l’una: o accetta o rinunzia all’eredità. Tertium non datur. Il tutto entro il termine fissato, decorso il quale il suo diritto di accettare l’eredità andrà irrimediabilmente perduto. Alea iacta est, per essere icastici!

La possibilità di esperire questa azione spiega a sua volta il motivo per cui, in via del tutto eccezionale, l’ordinario termine decennale trovi il suo termine di decorrenza dal decesso anche per i c.d. chiamati ulteriori. Sono specialmente questi ultimi, infatti, ad avere la facoltà di provocare la rinuncia o la perdita del diritto di accettare dei primi chiamati in tal modo rendendo attuale la delazione nei loro confronti.

Ma chi può averne più interesse del testatore stesso? Ecco allora che non solo un potenziale beneficiario di un’eredità ovvero di un legato, ma soprattutto chi si appresti a redigere una scheda testamentaria potrà, entro certi limiti, dettare un termine entro il quale il soggetto istituto erede o onorato di una disposizione a titolo particolare debba assumere una decisione. In quest’ultimo caso, non si tratterà di esercitare alcuna azione giudiziale. Più semplicemente, di inserire siffatta precisazione all’interno della disposizione testamentaria interessata. L’attività consulenziale del Notaio sarà tuttavia importante dal momento che detto temine potrà apporsi solo negli stretti limiti in cui possa considerarsi ragionevole. Cioè tale da non rendere eccessivamente difficile l’esercizio del relativo diritto. Qualità che certamente non può non riconoscersi al termine di un anno rispetto all’apertura della successione. Termine del resto coincidente con quello entro cui obbligatoriamente s’ha da presentarsi la dichiarazione di successione aldilà di quelle che siano intenzioni. Qualità che, tuttavia, dovrà valutarsi attentamente in tutte le altre situazioni.

 

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