Fino a quando si può accettare l’eredità? Ci sono particolari termini da rispettare o la circostanza che l’accettazione possa avvenire anche tacitamente implicitamente comporta l’apertura ad un acquisto sine die? Una la stella polare per le questioni sollevate. L’articolo 480 del codice civile. Un invito a ripercorrere alcuni principi cardine della prescrizione in materia successoria.
Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni a far data dall’apertura della successione. Il decorso di detto termine comporta estinzione del diritto. Tanto che non mancano alcuni autori che preferiscono parlare di termine decadenziale, contrariamente alla rubrica della disposizione in commento.
In questo eterno valzer tra decadenza e prescrizione, è d’uopo precisare come il suddetto termine non sia soggetto a causa interruttiva alcuna.
Sol si avrà, piuttosto, sospensione per l’ipotesi in cui l’erede figuri quale chiamato ulteriore. Cioè, qualora egli rientri nel gioco del calcolo delle quote della successione per effetto della mancata accettazione di chi risulti chiamato prima di lui. In tal caso, nei suoi confronti il termine non corre fintanto che il diritto dei primi chiamati non sia esaurito.
Ebbene, lo scenario testé succintamente dipinto si arricchisce di un prezioso contributo con la sentenza numero 837 del 6 maggio 2021 del Tribunale di Treviso. Il decorso del temine decennale, per vero, non impedisce tout court l’accettazione dell’eredità ove la prescrizione non sia eccepita da alcun potenziale interessato. Si afferma, quindi, che l’eventuale accettazione tardiva è valida purché nessuno abbia eccepito la prescrizione del relativo diritto. Solo l’eccezione dell’avvenuta prescrizione è idonea a comportare la definitiva perdita del diritto di accettare l’eredità. Eccezione che potrà sollevarsi perfino quando l’accettazione sia già stata effettuata ancorché oltre il decennio. E, comunque, con pari effetti. Ma mai rilevabile d’ufficio dal giudice. Tanto vale sia per l’accettazione espressa quanto per quella tacita.
Pertanto, non è già il decorso del decennio ad impedire l’accertamento di avvenuta accettazione tacita di eredità innanzi al compimento di un atto dispositivo astrattamente idoneo (come, ad esempio, la vendita di un bene dell’asse ereditario). Quanto, piuttosto, la corretta formulazione dell’eccezione di prescrizione, ancorché postuma. Sarà essa a fare risultare l’acquisto intervenuto quando ormai il diritto di accettare l’eredità s’era già consumato.
L’avvenuto decorso del decennio non deve far temere di non essere più nei termini per procedere all’accettazione di quanto ricevuto per successione. Sempreché non sia stato lo stesso testatore a prestabilire un termine inferiore e salva l’eccezione di prescrizione.