Ok alle assemblee esclusivamente virtuali anche post Covid

È via libera alle assemblee in full video- conference anche a cessazione dell’emergenza da Covid-19. L’inedita possibilità, inizialmente pensata come limitata al solo periodo di emergenza sanitaria, sembra ora assestarsi come modalità fruibile alche al di fuori del periodo di vigenza del Decreto c.d. “Cura Italia” che l’ha inaugurata. Ma procediamo con ordine.

Collegialità, buona fede e parità di trattamento dei soci.

Sarebbe dal rispetto di questi tre principi a dipendere tradizionalmente la legittimità di clausole statutarie atte a consentire la partecipazione assembleare mediante mezzi di tele-comunicazione, sì come previsto dall’art 2370 IV°cc. Facoltà riconosciuta a tutti con l’unica eccezione del presidente dell’adunanza. Egli, invero, sarebbe sempre tenuto a stare fisicamente innanzi al Notaio. Questo perché il collegamento non rappresentava che una modalità aggiuntiva rispetto alla partecipazione vis a vi al consesso, che comunque manterrebbe un proprio luogo fisico di convocazione.

Lo scenario ha visto mutare i detti paramenti di riferimento per effetto della normativa Covid-19 di rilevanza societaria e in particolare del Decreto c.d. “Cura Italia” (DL 18/2020), il quale, pur nella cornice emergenziale nella quale si colloca, all’art 106 innesta l’inedito esperimento delle adunanze esclusivamente virtuali. Ma la portata veramente eccezionale si rinviene in ciò che l’assemblea possa avvenire pur in mancanza di qualsivoglia previsione statutaria senza luogo fisico. Un sbalorditivo passo in avanti per quanto unicamente dettato dall’eccezionalità del contesto di riferimento. Per questo, per quanto più volte prorogato a causa della recrudescenza dell’epidemia, con la cessazione dello stato di emergenza fissato al 31 marzo, ne terminerebbe l’efficacia. Ebbene, ora detto termine sembra felicemente avvicinarsi.

Esistono dunque dei limiti da dovere tenere in considerazione?

Si è ormai giunti ad ammettere assemblee esclusivamente in video conference anche in epoca post emergenziale. Sempreché lo statuto lo consenta.

Il luogo dell’adunanza non deve dunque esser per forza fisico. Ove il diritto di intervento e di voto sia assicurato, il principio di collegialità può dirsi rispettato. L’eccezionalità del periodo emergenziale resta così essenzialmente confinata alla mancanza di un’apposita clausola statutaria. Quel che a seguito del periodo di validità del Dl 18/2020 verrà richiesto per continuare a precedersi in tal senso è allora proprio la previsione di un articolo dello statuto favorevole a che astrattamente le assemblee si svolgano esclusivamente in rete. Sarà inoltre l’avviso di convocazione a dovere precisare che, con riferimento alla specifica adunanza, l’organo amministrativo ha indetto una convocazione solo virtuale.

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