Il tocco sulla legge notarile della Riforma Cartabia

Si è parlato di doppio binario. Dell’eccezionale e inaudito nuovo servizio al rilascio delle autorizzazioni che il notaio richiesto di ricevere un determinato atto può offrire direttamente ai propri clienti senza lasciarli in balia dell’autorità giudiziaria. Qualora si opti per il giudice, si è già resa un’idea della difficoltà che tale scelta implichi sulla corretta individuazione dell’autorità giudiziaria territorialmente competente. Errore, tra lo altro, determinante ai fini della validità del negozio. E se, invece, ci si intendesse avvalere di tale nuova possibilità, a quale notaio rivolgersi? Valgono gli stessi limiti territoriali e, di riflesso, i medesimi timori di poter correre in errore? La scelta che ricada sul notaio è rassicurante anche sotto questa prospettiva certo non trascurabile. La competenza del notaio non muta. La legge notarile non viene infatti modificata quanto a questo aspetto. Quindi, diversamente da quanto accade per l’individuazione dell’autorità giudiziaria competente, il notaio sarà sempre individuato in base alla legge notarile. La richiesta al notaio non soffre di vincoli territoriali. Dunque, in toto prescindendo dagli interessi in gioco, il notaio potrà, anche con riferimento al rilascio delle autorizzazioni, esercitare le proprie funzioni in tutto il territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero in tutto il distretto della Corte di Appello in cui essa si trova, se comprensivo di più regioni. La sua sede non deve in alcun modo essere collegata al domicilio dell’incapace come, invece, per il giudice.

Unico il tratto a penna apportato sulla legge notarile dalla riforma del processo civile. E riguarda l’articolo 56. Disposizione dedicata a tutela del sordo. E, più in particolare, la sola ipotesi di soggetto interamente privo dell’udito che non sappia o di fatto non possa leggere l’atto. In aggiunta al Presidente del Tribunale, ora prevista la possibilità che anche il notaio possa nominare l’interprete a favore del non udente comparente in un suo atto.

Volendo svolgere delle prime riflessioni, quali i vantaggi della riforma? Anzitutto, la duplicazione dei soggetti legittimati al rilascio delle autorizzazioni crea un efficientamento della procedura. Tutto lascia pensare a minori tempi di attesa. In secondo luogo, il notaio è, tanto quanto il giudice, un pubblico ufficiale chiamato ad essere equidistante dalle situazioni. Dunque, a valutarle nel loro merito. Ma, in più, vive la vita personale dei propri clienti. È pertanto probabilmente il soggetto ideale a valutare l’opportunità dell’operazione. Quindi lo spirito della riforma, da un lato, di rendere più spedito e meno oneroso l’iter autorizzatorio. E, dall’altro, di lasciare auspicare che veramente venga a realizzarsi il migliore ed effettivo interesse delle persone sottoposte a misure di protezione. La prova di grande efficienza senza compromissione alcuna delle garanzie data a suo tempo dalla riforma del sistema di omologazione degli atti di società di capitali, ha spronato il legislatore a formulare sulla medesima falsariga tale nuova proposta. In tema di volontaria giurisdizione restano tuttavia le parti arbitre indiscusse della decisione su come giocarsi la partita.


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