Dell’efficacia dell’autorizzazione rilasciata dal notaio si è già detto. Occorrerà attendere il decorso di 20 giorni dalle comunicazioni prescritte senza che sia stato proposto reclamo alcuno. Proprio perché venga altresì concesso il tempo necessario per l’eventuale impugnativa, il cui termine per la proposizione viene tendenzialmente individuato in 10 giorni. Ecco allora che si assiste ad un legame fortissimo che avvince efficacia e reclamabilità del provvedimento. La mancata proposizione del reclamo, meglio se attestata da una certificazione della cancelleria del tribunale, rappresenta proprio la prima condizione cui è subordinata l’efficacia dell’autorizzazione notarile.
L’interesse al reclamo si atteggia diversamente a seconda che oggetto dell’impugnazione sia l’autorizzazione oppure il rigetto della richiesta.
In ipotesi di autorizzazione concessa, l’interesse sarà dato dalla esigenza di impedire il compimento dell’atto prima di un controllo da parte dell’autorità giudiziaria. Insomma, resta ferma ed impregiudicata la possibilità per la parte che abbia preferito rivolgersi al notaio di comunque provocare un controllo dinanzi al giudice.
In ipotesi di autorizzazione negata, ferma la possibilità di proporre nuovamente l’istanza, anche eventualmente identica alla precedente, l’interesse è, invece, rappresentato dall’esigenza di ottenere l’autorizzazione e dunque l’ampliamento della sfera giuridica soggettiva del soggetto incapace.
Il reclamo deve proporsi innanzi al giudice superiore, rispetto a quello che sarebbe stato competente per il rilascio del provvedimento qualora non ci si fosse avvalsi del “doppio binario”. Quindi: l’autorizzazione notarile che tiene luogo di quella che sarebbe stato competente a pronunciare il giudice tutelare sarà impugnabile dinanzi al tribunale ordinario. Solo qualora dovessero ricorrere ipotesi in cui il notaio sia legittimato a rilasciare autorizzazioni che rientrino nella competenza del tribunale, il reclamo andrà proposto dinanzi alla Corte d’appello. A tale giudice viene assegnato l’intero riesame del caso.
Il reclamo è aperto tanto alla denuncia di una violazione di legge, quanto la deduzione della valutazione erronea dei motivi di opportunità e di convenienza a provvedere sull’istanza. Ma i relativi motivi possono anche riguardare il merito dell’atto, ovvero il procedimento seguito dal notaio. Tra i motivi oggetto di reclamo potrà altresì validamente considerarsi la mancanza di richiesta scritta al notaio dell’autorizzazione.
Laddove l’autorizzazione notarile dovesse essere impugnata non potrebbe validamente stipularsi l’atto notarile destinato a produrre effetti nella sfera giuridica del soggetto incapace, e, se stipulato, non potrebbero essere considerati salvi i diritti acquistati in buona fede dei terzi.