Nemmeno la successiva circolazione del bene donato arresta il diritto del legittimario leso di riprendersi il bene

Per rispondere all’interrogativo posto a conclusione dell’ultimo focus dobbiamo fare uno sforzo e richiamare alla memoria il motivo per cui la donazione ha la nomea di cattivo titolo di acquisto. A costarle tale fama è la criticità che soffre la successiva circolazione del bene donato. Non solo il donatario, ma chiunque abbia acquistato un bene di provenienza donativa corre infatti il rischio che il legittimario leso agisca e recuperi il bene. L’effetto riflesso è l’instabilità dell’acquisto sino alla prescrizione dei rimedi successori esperibili.

In definitiva, il cuore della ragione per cui tendenzialmente si sconsiglia di ricorrere al contratto di donazione, è proprio l’azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti del donatario. Per tali intendendosi chi da questi abbia acquistato. Vediamo dunque questa azione più da vicino.

Anzitutto non si sta parlando di un’azione che gode di una propria autonomia. Bensì della terza di tre azioni che compongono il pacchetto della più nota azione di riduzione. Terza azione che, tuttavia, vien coinvolta solo ed esclusivamente per l’ipotesi in cui il bene donato abbia circolato.

L’esperimento di tale rimedio permette al legittimario del donante di riprendersi dopo la morte di questi un bene a suo tempo dal medesimo donato. Sarà come se il bene oggetto di liberalità non fosse mai uscito dal patrimonio del de cuius. Anche se la donazione risalisse a venti anni prima!

Tutto questo, tuttavia, solo una volta che il giudice abbia avuto modo di accertare la effettiva lesione dei diritti successori riservati per legge a chi vanti la pretesa. E, tra lo altro, dopo il tentativo infruttuoso di escussione del patrimonio del donatario. Solo la sua insolvenza permette al legittimario di agire contro terzi.

Solo trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, l’acquisto fatto dal terzo acquirente del donatario riuscirà a stabilizzarsi, venendo meno il diritto del legittimario di agire contro di lui per la restituzione del bene.

Ma attenzione.

Dopo 20 anni ad essere salva non è la donazione! Dopo 20 anni, la salvezza riguarda il solo acquisto del terzo. Infatti, anche ben oltre il ventennio da che sia stata data pubblicità presso i registri immobiliari della donazione e precisamente fino a dieci anni dal decesso del donante, i di lui legittimari potranno comunque agire in riduzione, sì da rendere inefficaci donazioni fatte. Ed ancora, potranno rivolgersi al donatario stesso per riprendersi l’immobile oggetto di donazione ovvero l’equivalente monetario.

Una soluzione per evitare l’attesa del ventennio e consentire ai terzi un acquisto sereno si è già suggerita nel precedente contributo di cui al link.

 

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