Transazione tra prevenzione e composizione della lite

Se la ristrettezza del perimetro delle materie sfuggenti all’autorizzazione notarile è fuori discussione, d’altro canto, però, il limen non si è certo esaurito con la sola continuazione dell’attività di impresa commerciale.

Icastica la transazione. Negozio tipicamente notarile le cui eventuali autorizzazioni occorrenti restano, però, nella sfera di esclusiva competenza del giudice.

In realtà, l’articolo 21 del d.lgs. 149/2022 è piuttosto laconico. Il riferimento è alle “autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi”. Sembra potersene dedurre che la sottoscrizione di una transazione volta a prevenire una lite non ancora insorta o, quanto meno, senza che si sia instaurata la relativa causa, riesca a rientrare nel perimetro autorizzativo del notaio. Non sarebbero, infatti, coinvolte nell’esclusione le sole ipotesi in cui i giudizi siano già pendenti. Insomma, sembrerebbe opportuna una distinzione tra transazione per prevenire una lite, aperta al doppio binario, e transazione volta, invece, a comporre una lite già pendente. Solo le autorizzazioni relative a queste ultime sarebbero riservate al giudice.

L’occasione è ghiotta per approfondire la transazione quale contratto notarile risolutivo di controversie. In che modo? Mediante reciproche concessioni. Ciascuno deve essere pronto e disposto a rinunciare a parte delle proprie pretese. Già un rapido cenno si era fatto limitatamente alle liti in tema di lesione della legittima. Le riflessioni che seguono sono invece di più ampio respiro.

Unico il presupposto di questo atto: la sussistenza di una lite o potenziale tale. Ed è proprio questo tratto a fare della transazione un contratto a parti qualificate. Un negozio, cioè, che, in virtù della funzione che svolge richiede l’esclusivo intervento di determinati soggetti, precludendo la presenza di parti estranee al contenzioso. Così, la transazione non potrà farsi direttamente con un terzo estraneo alla lite. Questo non significa che eventuali soggetti terzi non possano finire per beneficiarne mediante una deviazione degli effetti delle reciproche concessioni a loro favore.

La transazione può inoltre creare l’occasione per estinguere il preesistente rapporto litigioso mediante la sua sostituzione con un nuovo e differente rapporto giuridico. Ma non solo.

Con questo contratto ben può dirimersi la lite pur convenendosi quale oggetto delle reciproche concessioni rapporti che nulla centrino con quanto oggetto di contesa. In parole semplici, una disputa che verta sulla proprietà di un terreno, non esclude la tacitazione delle reciproche doglianze mediante il trasferimento, ad esempio, della proprietà di una villa. Carta bianca alle parti purché trovino un accordo in questa fattispecie negoziale alternativa alle vie giudiziali.


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