Reintegrazione transattiva tra sacrifici reciproci e la messa in gioco di beni non ereditari

Tra i soggetti coinvolti in una vicenda successoria ben potrebbero non essere troppo condivise alcune questioni. Spesso è la stessa qualità di legittimario ad essere messa in discussione oppure la quota di rispettiva spettanza. È in questi frangenti che viene in gioco tutta l’utilità della c.d. “reintegrazione transattiva”. Una seconda fattispecie facente parte della più ampia famiglia dei negozi di reintegrazione della legittima.

Si consiglia la scelta di tale atto qualora ricorrano entrambi i seguenti aspetti:

  1. la sussistenza di una lite processuale o potenziale tale in ordine ad una successione;
  2. la predisposizione ad effettuare reciproche concessioni, che valgono a dare all’accordo impronta transattiva.

Ebbene, la funzione di tale atto vuol proprio essere preventiva o estintiva di una controversia in ordine ad una prospettata lesione dei diritti di legittima. Ciò che si sigla è un accordo volto a dirimere la res dubia e/o litigiosa.

Come si ottiene un simile esito? È solo attraverso il sacrificio reciproco, sostenuto cioè da parte di tutti che si riesce a superare l’impasse. Quindi anche il legittimario che lamenti la lesione è pronto a rinunciare ad una non integrale soddisfazione delle proprie pretese. Mostra accondiscendenza ad un qualche tipo di compromesso. I suoi diritti, cioè, in qualche misura risulteranno sacrificati pur di risolvere la lite e salvaguardare la bontà del testamento.

Stipulando un negozio di reintegra transattiva è bene avere presente che ci si confronta con un contratto dalla portata esclusivamente patrimoniale. In parole semplici, non può esser questo il titolo attributivo della qualità di erede.

Inoltre ci si interfaccia con un elemento del tutto inedito. Le parti saranno libere di tirare in ballo e di inserire all’interno delle reciproche concessioni, altresì beni estranei all’asse ereditario. La possibilità di far entrare nel gioco dei trasferimenti beni esorbitanti il quadro successorio, consente di variamente colorare detti atti a piacimento delle parti.

Ovviamente, e a fortiori, la possibilità è aperta al trasferimento di beni già compresi nel patrimonio del defunto. In quest’ultimo caso basterà previamente presentare la relativa dichiarazione di successione.

Il trasferimento derivante dalla transazione vive di effetti solo per il tempo a venire.

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