Continuiamo a spacchettare le sorprendenti ed innovative competenze che il d.lgs. 149/2022 ha avuto in serbo per i notai. Insaziabili, veniamo a un ulteriore inedito servizio messo ora a disposizione. La nomina dell’interprete per chi voglia stipulare atto notarile e sia soggetto sordo che non sappia o comunque di fatto non possa leggere ovvero muto.
Spostiamoci, così, sull’articolo 22. Unica disposizione della riforma Cartabia che ha coinvolto la Legge notarile. In tal caso, si ha la necessità di un interprete tradizionalmente nominato, come si ricorderà, con decreto del presidente del tribunale. Ora anche il notaio individuato per la stipula dell’atto può provvedere a tale nomina.
I provvedimenti che il notaio può rilasciare non sono solo quelli autorizzativi. Ad essi si aggiunge e si affianca altresì quello di nomina benché circoscritto al solo interprete del sordo/muto. Con ciò non solo volendosi escludere la possibilità di nominare l’interprete per lo straniero, che resta ancorata ad una esclusiva scelta presa dalle parti.
Ancora una volta, è attribuita una competenza concorrente rispetto a quella dell’autorità giudiziaria. Ma, per la nomina dell’interprete, a differenza dell’autorizzazione, anzitutto il legislatore non rimette l’incarico ad una espressa autonoma richiesta scritta di parte. Il notaio per la nomina dell’interprete può dunque muoversi in totale autonomia. Inoltre, detto provvedimento di nomina è immediatamente efficace. Non sarà, infatti, oggetto di comunicazione, né reclamo.
Condivisi invece tutti gli altri aspetti con l’autorizzazione notarile. In particolare, si ribadisce come non sussista limite di competenza territoriale. Ed ancora, la nomina fatta dal notaio non può esser utilizzata da altro notaio all’infuori di lui. Si tratterà di provvedimento dalla forma scritta privo di numero di repertorio, di raccolta e registrazione che sarà allegato in originale all’atto oggetto di rogito.
Il notaio che provvede a nominare interprete si farà carico di controllare che questi abbia i requisiti di legge. Ciò significa che la scelta ricadrà tra le persone abituate a trattare con il minorato che sappiano farsi intendere con linguaggio a segni e gesti. Dovrà, inoltre, avere i requisiti necessari per essere testimone pur non potendo contestualmente rivestirne il ruolo e, eccezionalmente, potendosi scegliere fra parenti o affini del sordo stesso.