Cointestazione, Delega e Simulazione

Prima di passare a concentrarci sulla portata dell’innovativa sentenza n. 7862/2021 della Cassazione è bene marcarne e circoscriverne da subito l’ambito applicativo.

Quale ultimo passaggio preliminare, occorre, cioè prestare attenzione a non confondere la cointestazione del conto corrente con altre due fattispecie apparentemente simili. Ci si riferisce alla simulazione e alla delega sul conto. Ben differenti risultano gli effetti in caso di apertura della successione nelle varie ipotesi testé proposte. Non resta che procedere.

Quante volte nella prassi il rapporto bancario risulta alimentato di fatto dai soli redditi di uno dei cointestatari del conto?

Questo fenomeno, niente affatto desueto, dà adito ad una mera simulazione di cointestazione. Ad una cointestazione, insomma, fittizia. Si pensi al conto su cui uno dei coniugi riceva lo stipendio, e che decida di intestare anche al partner. Ebbene, una cointestazione simulata fa sì che, alla morte del solo ed unico effettivo titolare, l’intera somma rientri nella sua successione. Ecco dunque che, rispetto alla regola dal carattere generale esposta nel precedente articolo, vien fatta salva l’ipotesi di simulazione. Nessuna la pretesa che potrà vantare il finto cointestatario. Nemmeno con riguardo alla metà della giacenza.

Altro il discorso della delega sul conto corrente. Ricorrendo alla delega, i titolari del conto semplicemente autorizzano soggetti terzi ad operare sul proprio conto. Ciò non tange, e quindi lascia inalterata, la titolarità delle somme giacenti che resta dei soli deleganti. Quanti hanno ricevuto la delega sono solo legittimati al compimento delle operazioni ivi riportate. In ciò distinguendosi rispetto ad un cointestatario con firma disgiunta che, in quanto contitolare del conto, può svolgere qualsivoglia operazione. Inoltre, la delega può in qualsiasi momento essere revocata senza che di ciò il delegato debba previamente esserne informato. Questi potrà venirne a conoscenza anche eventualmente direttamente al momento del compimento dell’operazione bancaria. Non altrettanto potrà dirsi con riferimento alla cointestazione del conto. Questa non sarà unilateralmente revocabile, trattandosi di contratto concluso tra correntisti e istituti di credito. Innanzi a siffatta bilateralità, non resta che la possibilità di esercitare il diritto di recesso dal contratto di conto corrente, così ritirandosi dal rapporto giuridico.

La circostanza che il delegato possa vantare niente più che una mera legittimazione ad operare sul conto d’altri, lascia di per sé intuire l’assoluta irrilevanza di effetti sul conto dell’eventuale apertura della sua successione. Dal momento che non è già lui il titolare delle somme depositate sul conto su cui ha la delega, mancano in toto i presupposti perché queste possano mai ricadere nella sua successione.

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