Spese sostenute per i figli: possibili risvolti a livello successorio?

Sostenere le spese per il mantenimento dei propri figli, almeno fintanto che non siano autosufficienti, si sa, rientra tra gli immancabili doveri cui sono chiamati i genitori. Spesso, tuttavia, può capitare che tali spese possano risultare piuttosto ingenti. Tali da significativamente decurtare il patrimonio. Si pensi, a titolo di esempio, a quelle nunziali. E non sono certo da meno quelle legate alla formazione professionale.

Possono i genitori negli anni a venire, magari in occasione della segretezza del proprio atto di ultima volontà, precisare che di quelle spese si tenga in qualche modo in considerazione ai fini successori pur non trattandosi di donazioni?

A questo interrogativo si offrirà risposta a compimento della tetralogia che con oggi si inaugura. Chiaro però che, come sempre, l’imprescindibile punto di partenza deve essere quanto previsto dal legislatore all’interno del Codice civile. Solo così potrà cogliersi quanto già normato, quanto comunque consentito in quanto derogabile e, infine, quel che, invece, resta assolutamente intoccabile.

Sotto un profilo di quota di eredità, un primo riferimento va agli articoli 741 e 742 c.c.

La prima delle due richiamate disposizioni dà già per implicita nel nostro sistema la soggezione a collazione di quanto speso a favore dei discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio ovvero per avviarli all’esercizio di una attività produttiva o professionale. Cioè, laddove si siano effettuati degli autentici investimenti a favore del figlio, ad esempio aiutandolo nell’apertura del proprio studio, o, più in generale, della propria attività, sussiste già per legge l’obbligo di conteggiare, almeno a livello di valore, quanto già ricevuto in occasione della ripartizione dell’asse ereditario. Trattasi alla fin fine di liberalità, ancorché magari indirette, realizzate vieppiù ricorrendo ad accolli interni.

Passando, invece al successivo articolo 742 c.c., il primo comma statuisce come di base non siano soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze.

È il secondo comma della medesima disposizione, tuttavia, a precisare come le spese per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o professionale siano soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto.

La norma è ambigua, ma si presta così a schematizzarsi. Le spese per nozze e studi universitari:

  1. per la parte ordinaria non sono soggette a collazione,
  2. per la parte che eccede notevolmente la misura ordinaria, invece, è come si trattasse di una regalia. Pertanto, anche nel silenzio di previsione alcuna dovranno imputarsi prima che si proceda alla divisione ereditaria da parte dell’erede a cui favore siano state sostenute e a favore degli altri.

 

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