Quand’è che il minore è erede?

Accettare o meno l’eredità rappresenta senz’altro una libera scelta del soggetto a cui favore la medesima è devoluta. Sì, come del resto tendenzialmente libera la relativa modalità con riferimento alla conseguente responsabilità. Se, cioè, provvedervi in maniera pura e semplice ovvero con il beneficio dell’inventario. Tra le varie ipotesi eccezionali in cui è il legislatore stesso ad essersi sentito di intervenire imponendo una determinata scelta all’interno del suddetto binomio, quella del chiamato all’eredità che sia minore di età. Obbligatoria, in quanto più tutelante, l’accettazione con il beneficio dell’inventario. Sempreché, beninteso, la volontà sia quella di accogliere favorevolmente il lascito successorio.

Ma perché il minore possa dirsi erede, indi per l’effettiva acquisizione di tale status, è sufficiente la mera dichiarazione di accettazione con il beneficio dell’inventario che faccia il suo legale rappresentante debitamente autorizzato, oppure dovrà piuttosto attendersi l’intera redazione dell’inventario con le non trascurabili tempistiche da questo richieste? La questione, da sempre discussa anche in giurisprudenza che si manifesta piuttosto ondivaga destando non pochi imbarazzi, è stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione proprio con ordinanza 34852 del 13 dicembre 2023. L’obiettivo è quello di individuare una risposta univoca e più rassicurante.

In attesa che la supra Corte si esprima, vien di seguito esposto un rapido riepilogo di quelle che sono le alternative che si prospettano:

  1. Se a perfezionare l’acquisizione della qualità di erede fosse l’inventario e questo non dovesse essere stato redatto, allora il minore a partire dal raggiungimento della sua maggiore età, avrebbe ancora un anno di tempo per decidere eventualmente di rinunciare all’eredità;
  2. Viceversa, se per divenire erede fosse sufficiente la mera dichiarazione di accettazione beneficiata dell’eredità, si aprirebbe un’ulteriore dicotomia di vedute:
  • al minore sarebbe preclusa la successiva autonoma possibilità di rinuncia, essendo la scelta di accettazione oramai avvenuta ed in quanto tale irrevocabile. Solo potrebbe godere della limitazione delle responsabilità verso i debiti del de cuius sempreché provveda a ultimare l’inventario entro l’anno dal raggiungimento della sua maggiore età. E se non dovesse farlo? L’eredità oramai sarebbe comunque acquisita, ma, difettando dell’inventario, diverrebbe erede puro e semplice, così finendo per rispondere illimitatamente dei debiti ereditari benché pro quota ricevuta;
  • il minore sarebbe ancora un mero chiamato all’eredità ed allora, una volta maggiorenne, potrebbe comunque entro l’anno valutare se mantenere il beneficio rispettando le dovute formalità, oppure rinunciare all’eredità tornando indietro rispetto ai passi dei propri genitori.

 

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