Come vengono gestiti i soldi in conto all’apertura della successione?

Abbiamo visto come sia molto diffusa la pratica della cointestazione di conto corrente. Peccato però che sia spesso foriera di problematiche specie in occasione del decesso di uno dei cointestatari. Ma procediamo gradualmente. Esistono infatti alcune regole semplici che è importante conoscere. 

Partiamo cioè intanto dall’ipotesi di conto corrente semplice.

Cosa succede al momento dell’apertura della successione dell’unico ed esclusivo titolare del conto? Non appena a conoscenza dell’avvenuto decesso del cliente, la banca è tenuta a bloccare il conto corrente. In tal modo, mantiene in vita il rapporto in attesa di liquidare a ciascun erede la rispettiva quota. Al contempo, è impedita ogni operazione, eccezion fatta per il solo prelievo delle somme occorrenti per le spese funerarie. Solo la presentazione della dichiarazione di successione consentirà la divisione della giacenza.

Vediamo ora di fare il punto di quel che avviene ove il medesimo evento riguardi uno degli intestatari di un conto cointestato. Ipotizziamo, per semplicità espositiva, un conto con due soli intestatari. Due le unità ideali in cui il conto verrà a scomporsi, pari al 50% ciascuna fino a prova contraria.

Quella di spettanza del de cuius e quella del titolare superstite.

Quanto alla porzione relativa all’intestatario premorto, valgono le medesime considerazioni già sopra svolte. Quindi caduta in successione con disposizione da parte della banca del blocco gestorio in attesa che le venga esibita la dichiarazione di successione al buon fine della liquidazione a favore di ciascun erede sulla base delle rispettive quote ivi riportate.

Fino ad ora si è sempre statuito come, invece, dovesse rimanere libera la gestione limitatamente alla porzione di conto di proprietà del cointestatario superstite. La filiale dovrà consentire a quest’ultimo il prelievo delle somme di sua competenza anche a seguito della morte dell’altro cointestatario. Indispensabile però non superare il limite della propria quota. In caso contrario, e per l’ipotesi in cui il cointestatario superstite rientri nel novero dei soggetti chiamati all’eredità del cointestatario premorto, come sovente accade, l’atto potrà valere quale accettazione tacita dell’eredità. Accettazione irrevocabile e che nemmeno concede variazioni né in termini di rinuncia né di accettazione beneficiata. In sintesi, non si potrà più tornare sui propri passi. Anzi. Ad ulteriormente aggravare la posizione, al contempo, il contitolare del conto, che ecceda la porzione di propria spettanza, corre il rischio che gli altri eredi agiscano contro di lui per appropriazione indebita.

Son proprio la sorte e la gestione del conto cointestato a firma disgiunta da parte del cointestatario superstite ad essere stati oggetto di un fondamentale renvirement della Cassazione con pronuncia che si analizzerà nei prossimi focus.

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