Dalla divisione delle masse plurime alla divisione dell’unica massa

Si puntino ora i riflettori sul vero valore aggiunto del contratto di messa in comunione. Aldilà della convenienza sotto il profilo della tassazione, tale atto consente di procedersi ad un’unica divisione giacché alle molteplicità di masse vien a sostituirsene una unica. Divisione dell’unica massa costituita dunque. Divisione tuttora tassata all’1% quale negozio dichiarativo, nonostante la più recente lettura offerta dalla Corte di Cassazione n. 25021/2019 che ne ha enfatizzato la natura costitutivo- traslativa sotto il profilo civilistico.

Ma come deve avvenire tale divisione? Fino a che punto le parti devono considerarsi vincolate nelle loro scelte a quelli che risultano beni, diritti e soggetti in gioco? Immaginiamo possa essere interessante essere portati a conoscenza della possibilità di assegnare un diritto reale parziale derivato da un diritto di piena proprietà sussistente nella massa. È cosi, ad esempio, qualora nella comunione vi sia il diritto di piena proprietà, le parti possono decidere di assegnare in divisione anche il diritto di usufrutto per quanto questo diritto verrebbe a costituirsi proprio in detta occasione. Prima della pronuncia della Cassazione cui si accennava, emergeva qualche imbarazzo nell’inserire in un negozio prettamente dichiarativo un quid di costitutivo. Ebbene, oggi la rivisitata natura costitutiva della divisione apre orizzonti in tal senso e libera il campo da ogni remora.

Inoltre, un’ulteriore passaggio assodato è quello relativo all’ammissibilità della divisione a favore del terzo. A favore di chi, cioè, pur non risulti titolare di alcuno dei beni della massa oggetto di ripartizione. Terzo, id est non comunista. Trattasi di una deviazione degli effetti divisori estesa altresì nei suoi confronti. La fattispecie risulta ormai pacificamente ammessa benché inserita in un negozio a parti qualificate mediante il ricorso combinato all’istituto del contratto a favore del terzo ai sensi dell’art 1411 cc. Non solo non sarà necessaria la presenza del terzo in atto, ma il contratto avrà effetti immediati a suo favore. E così, nell’esempio che si proponeva poc’anzi, i condividenti potranno pensare di riservarsi per loro la nuda proprietà a fronte della costituzione del diritto di usufrutto a favore di un soggetto terzo.

Un ultimo aspetto da considerare. Da quale momento produce i suoi effetti la divisione che interviene post atto di messa in comunione? Considerando che la nuova comunione si sostituisce alle varie masse unificate, ciascun condividente potrà considerarsi unico proprietario dei beni attribuitigli proprio dal momento del rogito dell’atto di messa in comunione che si va sciogliendo e non già dalla data di ciascuno dei titoli che diedero vita alle singole masse.

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