Niente formalità agevolata ove al sordo-mutismo si accompagni l’incapacità di leggere e/o di scrivere del soggetto che voglia concludere un contratto dal Notaio. Non una pecca. Tutto al contrario, l’occasione di un ancor maggiore occhio di riguardo sempre nell’ottica di assicurare la totale comprensione dell’operazione in essere.
Perché possano scattare le ulteriori accortezze predisposte dal sistema per l’ipotesi di specie, basta che la persona sordo- muta non sappia ovvero non possa, alternativamente, leggere o scrivere. È sufficiente non potere in concreto fare una delle due cose e troverà applicazione il secondo capoverso dell’articolo 57 della Legge Notarile. Chiaro che ove questi non possa scrivere, a fortiori nemmeno potrà sottoscrivere. Mentre la medesima conclusione non è da darsi per scontata in maniera troppo avventata ove, invece, non si sappia scrivere.
Ebbene, ove si rientri in tale ipotesi, la prima inevitabile conseguenza è data dal fatto che l’atto verrà ricevuto, altresì, alla presenza di due testimoni. Testimoni che, poi, diventano ben quattro ove l’atto richiesto al notaio si quello in cui trovano espressione le ultime volontà: il testamento pubblico.
Se su quanto appena detto sussiste ben poco margine di manovra, nella sussistenza di un’assoluta inderogabilità, per il resto, invece, la legge mette davanti ad un’alternativa.
Fermo, cioè, l’immancabile intervento di almeno un interprete di cui già si è detto, ma su cui si avrà anche modo di tornare, l’ulteriore tutela sta in ciò che:
- O uno dei testimoni deve conoscere il linguaggio a segni e gesti ovvero, alternativamente,
- Dovrà intervenire un secondo interprete anche nominato con unico provvedimento del tribunale.
E nel caso in cui i soggetti sordo- muti che non sappiano leggere e scrivere dovessero essere più d’uno? Ipotesi, tra l’altro, nemmeno così inusuale. Sarà sufficiente che uno dei testimoni conosca il linguaggio a segni e gesti di entrambi.
Come seconda soluzione, i due detti interpreti potranno svolgere le loro funzioni per entrambi. Così come potrebbe preferirsi la nomina di due distinti intrepreti, uno per ciascuno ancorché nominati con unico provvedimento.