Un ribaltamento totale di un caposaldo in materia testamentaria quello creato dalla dirompente Cassazione n 18.197/2020 del 2 settembre dello stesso anno.
Si è visto come sia data la possibilità di ricorso a testamenti corrispettivi e simultanei. Certo, non può negarsi che la mera contemporaneità crei già di per sé un rischio di influenza reciproca. Ebbene, i due coniugi autori dei testamenti oggetto della sentenza, oltre a fare i rispettivi testamenti lo stesso giorno, con atti separati, per evitare la violazione del divieto di testamento reciproco, nominandosi reciprocamente beneficiari, decidono di comporre i loro testamenti in maniera un po’ più complessa ed articolata, ma comunque perfettamente identica nel contenuto. In particolare, oltre alla reciproca istituzione di erede, entrambi decidono in sostituzione, per il caso di mancata accettazione ovvero commorienza, di nominare e legare beni ai figli. È vero si tratta di testamenti complessi, coevi, eppur di reciproco e simmetrico contenuto, il quale non si limita ad una mera istituzione. Ma in realtà, a ben vedere, nulla di troppo lontano da quanto potrebbe rappresentare la comune e condivisa intenzione della maggior parte dei nuclei familiari.
Ecco, la Cassazione desume dalla contemporaneità, dall’assoluta identità di contenuto e finanche dalla medesima forma dei due testamenti la conclusione che questi risultino figli di un accordo. Non si assiste ad una violazione del divieto di testamenti reciproci. Piuttosto, entrambi i testamenti sarebbero nulli in quanto espressione di un patto successorio obbligatorio istitutivo. Con essi sarebbe data esecuzione ad un impegno contrario al divieto dei patti successori, risultando palese che alla base dei due testamenti vi sia un accordo atto a regolare le rispettive successioni. D’altronde, come potrebbe altrimenti giustificarsi un identico contenuto se non sulla base di un accordo a monte? Non solo. L’accordo sarebbe evidente ictu oculi. A motivo di ciò, nemmeno sarebbe richiesto che la presenza del patto successorio emerga dal testamento quale motivo, ammettendosi qualunque mezzo di prova innanzi a qualcosa che la legge considera illecito.
Da un lato la sentenza destabilizza, ma va presa cum grano salis. È bene quindi dar risalto come non ne consegua per ciò solo l’irricevibilità di testamenti corrispettivi. Invero, non sembra la mera presenza di istituzioni reciproche ad avere macchiato di nullità i due testamenti. Altrimenti tanto basterebbe a precluderne il ricorso proprio a quanti siano tra di loro più strettamente legati da vincoli affettivi, risultando scontato un previo coinvolgimento nell’altrui progetto. Occorre però un’estrema attenzione. Dunque quale accorgimento, può consigliarsi di far i rispettivi testamenti almeno a distanza di qualche giorno. Inoltre questi potranno sì essere simili, ma mai identici per scongiurare ch’altri ne chieda l’annullamento avvalendosi di detta sentenza.