Esecutore e divisione

Esecutore testamentario e divisione ereditaria. Anche a questo fine può rivelarsi utile la sua nomina. Ebbene l’esecutore testamentario può procedere egli stesso alla divisione se solo il testatore dovesse espressamente disporre in tal senso. In tal modo, tra l’altro, implicitamente esonerandolo dalla previa autorizzazione giudiziale.

Si evita così che siano gli eredi a provvedervi, scongiurando il rischio di eventuali liti. Presupposto, infatti, che muove il testatore ad affidarsi ad un esecutore per tale operazione non può che essere il timore della difficoltà per i suoi eredi di addivenire ad una ripartizione amichevole di quanto ricevuto per successione. Ecco allora che, nonostante l’investitura di un esecutore, gli eredi che trovino un accordo bonario potrebbero esautorare l’esecutore dal compiere la divisione. La stessa verrebbe ad attuarsi tra i medesimi convenzionalmente.

Unico limite: in tale evenienza, e solo nella medesima, ad essere investito della carica di esecutore testamentario dovrà necessariamente essere un soggetto diverso da chi già sia beneficiato con l’atto di ultima volontà. Fuori, dunque, dalla scelta eredi e legatari. E ciò a prescindere dall’eventuale e già avvenuta stima dei cespiti. L’esigenza è infatti quella di assicurare l’imparzialità assoluta di chi è chiamato a dividere l’asse.

Anche perché si consideri che l’esecutore nella divisione in disamina, prevista dall’articolo 706 del codice civile, non si limita ad una stima dei cespiti o ad un mero progetto di divisione. Piuttosto, procede egli stesso da solo alla formazione delle porzioni con una diretta attribuzione dei beni dagli effetti reali. La divisione non solo non è fatta dagli eredi, ma ai medesimi nemmeno si richiede forma alcuna di accettazione né di consenso dell’assegno ricevuto.

Solo dovranno essere sentiti dall’esecutore prima che si proceda con la distribuzione. Tale obbligo è prescritto dalla legge, ma per considerarsi assolto basta ch’essi siano interpellati. Anche perché ov’anche esprimessero un loro parere questo sarebbe obbligatorio ma mai vincolante per l’esecutore che potrebbe liberamente discostarsene.

Trattasi per questo di un negozio particolarissimo sul patrimonio altrui. L’esecutore, infatti, non è un semplice arbitratore, ove tale può definirsi chi determini l’oggetto di un negozio già fatto da altri. L’esecutore è proprio l’autore di questo negozio divisorio sul patrimonio altrui.

Resta chiaramente e quanto meno ferma la possibilità di impugnativa per gli eredi in caso di divisione contraria alla volontà del de cuius o, comunque, manifestamente iniqua.

 

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