Possibile nominare il Notaio quale esecutore testamentario?

Figura e ruolo dell’esecutore testamentario si sono scorsi in rassegna nei precedenti articoli senza tralasciare sfumature singolari e compiti che in maniera non troppo scontata gli si potrebbero affidare.

Ma chi nominare esecutore testamentario? Nella totale assenza di una persona di riferimento, potrebbe decidersi di nominare il proprio notaio di fiducia ricevente il testamento pubblico in cui quella volontà trova espressione?

Cerchiamo di capire quale sarebbe il problema sotteso. O meglio, l’unico profilo di perplessità che sino alla pronuncia n. 1174 della Cassazione del 2023 era contemplato. Ci si riferisce alla potenzialità per il notaio di ricevere per testamento una disposizione a proprio favore in sfregio al divieto solennemente posto dall’articolo 597 del codice civile. Insomma, il notaio sarebbe soggetto incapace di ricevere per successione da chi si appresti ad esprimergli la propria volontà. Dove, si badi bene, nell’ipotesi di specie, la disposizione lesiva non sarebbe tanto in sè la mera nomina ad esecutore testamentario, quanto piuttosto la eventuale previsione di una retribuzione per lo svolgimento di detto ufficio. Nel silenzio gratuito, ma oneroso dietro espresso riconoscimento ad opera del testatore, sì come consentito dall’articolo 711 del codice civile.

È sulla base di queste precisazioni che si è sempre ritenuta ricevibile la richiesta di nomina del notaio ad esecutore testamentario. Senza remora alcuna per l’ipotesi di atto di ultima volontà ove non fosse stabilita alcuna retribuzione. La nomina di per sé era infatti pacificamente considerata priva di contenuto patrimoniale.

Ma in realtà, altresì si ammetteva anche la previsione di un compenso per l’attività da svolgere se congruo. In sintesi: ok incarico con retribuzione, con l’unico riguardo a che quest’ultima non diventasse una regalia vietata.

Ebbene, cambia completamente la risposta all’interrogativo posto a seguito della pronuncia della suprema corte di cassazione n. 1174 del 2023. Inibita la nomina ad esecutore testamentario del notaio rogante a prescindere dal compenso. Confermato come non realizzi un’attribuzione patrimoniale e non rientri nell’ incapacità di cui all’articolo 597 c.c.. Tuttavia, per il suo tramite si viene comunque realizzando una disposizione che, in qualche modo, interessa il notaio. Vietata dall’articolo 28 n.3) della Legge Notarile. Fondamentale così distinguere due limiti:

       Quello di cui all’articolo 597 del codice civile, che vieta le disposizioni a favore del notaio;

       Quello di cui all’articolo 28 n 3 L.N.. Molto più generico. Che arriva ad inibire le disposizioni che interessino il notaio.

 

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