Talvolta le legge notarile è capace di mostrare tutti i propri limiti. Non tutte le circostanze che il caso concreto è in grado di sottoporre riescono, invero, a racchiudersi e ad incanalarsi all’interno della troppo ristretta casistica pensata dal legislatore. Ed i limiti di cui si parla si fanno sempre più insistenti con lo sviluppo della tecnologia e con i traguardi da questa raggiunti.
È il caso dei soggetti affetti da Sindrome Laterale Amiotrofica (c.d. S.L.A) fino ad ora sempre assimilati ai muti con conseguente applicazione della relativa norma della legge notarile.
Eppure, oggigiorno esistono strumenti piuttosto all’avanguardia e perfettamente in grado di superare ogni iato comunicativo. Stiamo parlando dei puntatori oculari. Ecco, allora, che si tratta di coordinare le disposizioni della legge notarile disciplinanti la partecipazione all’atto pubblico di soggetti diversamente abili e, segnatamente, muti e sordomuti (artt. 56 e 57 L.N.), con la condizione di disabilità propria dei malati di SLA.
E così, per la tesi tradizionale, resta a tutt’ora preferibile un’applicazione tuzioristica dei dettami e delle attenzioni di cui all’articolo 57 L. n., norma, tra lo altro prescritta a pena di nullità dell’atto. Il soggetto affetto da SLA sarebbe a tutti gli effetti equiparabile al muto, stante la sua impossibilità di parlare.
Si spinge nella direzione esattamente opposta la teoria più in voga. Il soggetto affetto da SLA, pure nella sua fase degenerativa, che abbia, tuttavia, la possibilità di avvalersi del puntatore oculare non è un soggetto muto. Grazie all’ausilio di detto macchinario egli è in toto in grado di comunicare.
Si ravvisa la tendenza ad un sempre maggiore riconoscimento dei diritti della persona. La tendenza, quindi, a non considerare queste persone come minorati. In definitiva, il puntatore oculare sarebbe uno strumento capace di far stipulare atti notarili anche a coloro che non possono comunicare a voce, ma che pure per il tramite di questo strumento possono fare domande e formulare risposte al notaio che indaga così la loro volontà sebbene tramite un sintetizzatore che consente di tradurre impulsi oculari in parole scritte e video.
Il problema, semmai, non sarà tanto quello di comprendere il valore del significante e svelarne il significato, ma di verificare l’attendibilità dello strumento e della accuratezza del sensore.
È definitivo superamento degli articoli 56 e 57 della legge notarile per i malati di sindrome laterale amiotrofica.
D’altronde, anche a volerle considerare applicabili, le disposizioni richiamate non farebbero che risultare decisamente inappropriate non potendo di certo il soggetto affetto da SLA conoscere il linguaggio a segni e gesti dell’interprete all’uopo nominatogli.