Si è interamente privi dell’udito ovvero non in grado di esprimersi in quanto affetti da mutismo? Nessun problema. Nemmeno quel che potenzialmente potrebbe apparire un elemento che apre ad uno iato comunicativo rappresenta un vero impasse di fronte all’esigenza ovvero al desiderio di concludere un atto innanzi al notaio. E la soluzione era già stata escogitata dal legislatore del 1913. Dal legislatore, cioè, della Legge Notarile. Occorrerà semplicemente seguire alcune attenzioni in occasione della stipula, dettate a pena di nullità dell’atto proprio al fine di garantire ed assicurare il massimo grado di tutela.
Ci soffermeremo, in particolare, in queste brevi note, sull’intervento di un soggetto muto nell’atto pubblico. Riferimento normativo è l’articolo 57 della legge n. 89 del 1913.
E, si badi, al fine dell’applicazione della disciplina infra descritta un’impossibilità di esprimersi ancorché in via temporanea dovuta magari ad un calo di voce o ad un intervento alle corde vocali appena ultimato, sarà sufficiente.
Anzitutto, occorre sempre ed immancabilmente la presenza di un interprete tradizionalmente nominato dal presidente del tribunale con decreto, che verrà allegato all’atto pubblico. Questi, dovrà prestare giuramento di adempiere fedelmente l’ufficio di cui viene ad essere investito.
A questo punto, occorre distinguere a seconda che il soggetto che pure non sia in grado di esprimersi sappia leggere e scrivere o meno. Ed è chiaro che non deve trattarsi di una mera capacità in astratto. Gli è richiesto, cioè, non solo di sapere leggere e scrivere, ma di poterlo fare concretamente. Ossia, al momento del rogito. Dunque, se dovesse, ad esempio, avere una benda agli occhi non si rientrerebbe nell’ipotesi prospettata, bensì in quella in cui ci occuperemo nel prossimo focus.
In detta sede, infatti, si deve essere nella possibilità di leggere in quanto, nonostante l’intervento dell’interprete, il muto dovrà egli stesso personalmente dar lettura dell’atto, per quanto abbia già potuto ascoltare quella ad opera del notaio, ove abbia preceduto la sua. Assolutamente indifferente, infatti, l’ordine delle due letture. Ed il tutto assolutamente a prescindere dal fatto che non ci siano altre parti in atto, come tipicamente nel caso di testamento.
Inoltre, ed ecco il motivo per cui gli è altresì richiesta la possibilità di scrivere, dal momento che il notaio non potrà certo attestare un fatto che non gli è possibile constatare quale, appunto, la lettura personale ad opera del muto, alla fine dell’atto, ma prima delle sottoscrizioni, il muto dovrà apporre la dichiarazione di pugno di avere letto l’atto, unitamente a quanto allegato ed, eventualmente alla presenza dei testimoni, e di riconoscerlo effettivamente conforme alla propria volontà.