Punto nevralgico e vero baluardo per procedersi all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo Settore è la verifica del patrimonio minimo dell’ente. Unica condizione che richiede apposita attestazione formale da allegarsi alla domanda di iscrizione. Il riferimento normativo, limitatamente alla fase costitutiva, va all’art 22 IV° del Codice del Terzo Settore. 15.000 euro il patrimonio minimo per le associazioni. Cifra che si raddoppia in euro 30.000 per le fondazioni.
Patrimonio di cui, se rappresentato da denaro, è richiesta la liquidità e la disponibilità risultante da apposita certificazione bancaria. In tal senso il regolamento attuativo del Cts (D.M. 20 settembre 2020). Salvo avvalersi del deposito presso il conto corrente dedicato di un notaio. Oppure aderire ad orientamenti più permissivi, riportati nella guida operativa sul terzo settore 2022 del CNN a firma Boggiali e Abbate, che ritengono soddisfacente la mera consegna di assegni circolari.
Ove, invece, il patrimonio sia costituito da beni diversi dal denaro, il valore di questi, deve risultare da perizia di stima giurata e redatta da revisore legale iscritto nell’apposito registro.
E se un ente già costituito dovesse decidere di trasformarsi in ETS?
Anzitutto, il termine trasformazione non è quello più congruo. Per il passaggio occorre, anzitutto, una decisione presa con verbalizzazione notarile con i quorum prescritti dalla legge o dallo statuto per l’adozione delle decisioni che comportano variazioni allo statuto.
In toto prescindendo dalla natura dei beni che compongono il patrimonio della “trasformanda”, la decisione deve corredarsi di una relazione giurata aggiornata a non oltre 120 giorni. È, insomma, sempre necessaria la relazione di stima del patrimonio dell’ente. Intanto perché lo stesso patrimonio potrebbe considerarsi un bene in natura. A ciò si aggiunga che, partendosi da un ente già esistente, la presenza di una giacenza bancaria, ovvero nel conto corrente dedicato di un notaio, di una somma anche superiore a quella richiesta non è di per sé garanzia dell’effettiva sussistenza del patrimonio minimo. L’eventuale presenza di passività potrebbe, invero, portare il patrimonio ad un valore inferiore rispetto alla soglia prefissata. Solo in sede di costituzione il patrimonio dell’ente non potrà già essere diminuito da passività. Dato che rende non necessaria alcuna relazione di stima ove il patrimonio sia costituito solo da denaro.
Il predetto limite pare sancito per il conseguimento della personalità giuridica. Pari trattamento, tuttavia, sarebbe meglio da riservarsi anche nei confronti degli enti non solo già esistenti ma finanche riconosciuti onde evitare che sfuggano dal regime di controllo caratteristico del Codice del Terzo Settore.