L’istituto del trust, che trova la propria origine negli ordinamenti di common law, ha trovato applicazione nell’ordinamento italiano con la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ad opera della legge 364/1989, in vigore dal 1° gennaio 1992. In termini generali, l’istituto del trust si configura quale strumento giuridico a formazione complessa, il quale si costituisce con atto unilaterale da parte del disponente, e con un successivo atto di trasferimento dei beni dal disponente al trustee. Attraverso il Trust, infatti, un soggetto, sia persona fisica che persona giuridica, detto disponente (settlor), trasferisce ad un altro soggetto, anch’esso persona fisica o giuridica, detto fiduciario (trustee) determinati beni mobili, immobili o mobili registrati, affinché il trustee li amministri a favore e nell’interesse di un terzo beneficiario o per il conseguimento di una finalità specifica, come individuata nell’atto costitutivo del trust. Qualora lo ritenga necessario, il disponente può prevedere la figura del custode (protector), quale soggetto preposto alla vigilanza dell’operato del trustee nell’amministrazione dei beni conferiti.
Ma quali sono le conseguenze pratiche che caratterizzano il trust?
In primo luogo, uno degli effetti immediati del presente istituto è la segregazione patrimoniale: i beni conferiti in trust creano un patrimonio separato rispetto al patrimonio personale non solo del disponente, ma anche del trustee. I beni trasferiti non entrano al far parte del patrimonio personale o della successione del trustee, con la conseguenza per cui tali beni vincolati non possono essere aggrediti dai creditori del disponente o del gestore e neppure da quelli del beneficiario. Inoltre, con il trust si crea uno sdoppiamento della proprietà: la titolarità dei beni del trust, con tutti i diritti che vi sono connessi, viene attribuita al trustee, ma tali beni destinati restano segregati nel trust e restano estranei alle vicende personali che riguardano sia il disponente, sia il gestore. L’amministrazione dei beni da parte del trustee avviene, pertanto, esclusivamente nell’interesse dei beneficiari individuati dal disponente o per il perseguimento della specifica finalità indicata a monte nell’atto di costituzione, determinandosi un trasferimento strumentale al perseguimento delle predette finalità del trust, e perciò temporaneo, giacchè, alla scadenza, i beni conferiti ed i diritti annessi verranno trasferiti al beneficiario finale, o impiegati per il raggiungimento dello scopo del trust. Si può concludere sostenendo che detto strumento giuridico è a pieno titolo uno strumento di tutela, di organizzazione e protezione del patrimonio in quanto permette, grazie alla sua adattabilità, di soddisfare le più svariate esigenze e finalità di protezione del patrimonio, quale pianificazione successoria, ovvero operazioni di investimento.