Il Trust testamentario 

La costituzione del Trust attraverso un atto mortis causa costituisce una fattispecie espressamente contemplata dall’art. 2 della Convenzione dell’ Aja del 1985. In tale ipotesi, il testamento non costituisce solo il titolo idoneo ad attuare la devoluzione dei beni in trust, ma rappresenta esso stesso l’atto istitutivo del trust, in cui le disposizioni programmatiche e dispositive diventano parte integrante del negozio mortis causa e la morte del disponente configura il momento istitutivo del trust. Ciò che caratterizza il trust testamentario, rispetto ad un trust inter vivos, è una maggiore flessibilità in merito ad eventuali modifiche o revoche dell’atto istitutivo, in quanto tale atto produrrà i suoi effetti solo al momento della morte del disponente e sarà soggetto alle stesse regole che disciplinano le vicende delle disposizioni testamentarie. Infatti, in conformità con la vigente normativa in materia successoria, il testatore non può rinunciare alla revoca del testamento nel tempo in cui è in vita. Inoltre, bisogna precisare che è sufficiente un successivo testamento, anche in semplice forma olografa, per modificare o revocare le precedenti disposizioni testamentarie, tra cui lo stesso atto istitutivo del trust. Attraverso la costituzione del trust a mezzo testamento, i beni del de cuius non saranno direttamente trasferiti agli eredi, ma saranno trasferiti al trustee, il quale sarà tenuto ad amministrarli nell’interesse dei beneficiari e secondo le regole dettate dal disponente nel medesimo testamento: l’effetto segregativo, infatti, si verificherà solo al momento dell’apertura della successione del de cuius

Come vengono qualificati il beneficiario finale ed il trustee

Nella suddetta ipotesi esaminata di costituzione diretta del trust da parte del testatore, si pone il problema della qualificazione giuridica del destinatario finale e del trustee. Il beneficiario, infatti, in forza del testamento, riceve i beni non direttamente dal de cuius, ma dal trustee, ossia dal diretto destinatario dell’attribuzione mortis causa. Solo alla scadenza del termine di durata del trust il beneficiario consegue la titolarità dei beni oggetto del negozio, e ciò non automaticamente, bensì attraverso un atto traslativo da parte del trustee. Per tale ragione, il beneficiario finale non può considerarsi erede del de cuius, conseguendo la titolarità dei beni in trust solo mediante atto traslativo inter vivos posto in essere dal trustee, e pertanto può considerarsi legatario di un comportamento negoziale. Per quanto riguarda la posizione del trustee, la disposizione testamentaria prevede il conferimento di un mero incarico gestorio, e non un lascito di patrimonio ereditario, poiché la titolarità dei beni spetta al trustee solo in quanto sia presente il vincolo di destinazione. Il testatore, infatti, non vuole certo beneficiare dell’attribuzione il trustee, ma i destinatari finali del trust. 

Diversamente dalla cd. costituzione diretta, il testatore può prevedere nel proprio testamento che sia un soggetto terzo a costituire il trust, prevedendo un onere a carico degli eredi o legatari di vincolare determinati beni. Attraverso questa cd. costituzione indiretta, il trust sorge in un secondo momento, in forza di un atto inter vivos, in esecuzione di un’obbligazione testamentaria attraverso cui l’erede o il legatario assumerà il ruolo egli stesso di disponente.

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