Acquisto di partecipazioni sociali di coniuge in comunione legale

Acquisto in comunione legale immediata. Acquisto in comunione solo differita. Tutto dipende dalla natura del bene coinvolto. E le partecipazioni sociali? Possono considerarsi beni dell’impresa e quindi rientrare nei beni della comunione de residuo o subito si instaura sui medesimi un regime di comunione legale? Occorre distinguere a seconda che si tratti di partecipazione sociale:

  • Comportante l’assunzione di una responsabilità illimitata. Scatta in toto l’equiparazione con l’esercizio d’impresa individuale. La normativa sul fallimento e sull’esercizio dell’impresa commerciale da parte dell’incapace sono di conferma in tal senso. Per l’effetto, rientrano in comunione solo de residuo. Vi appartengono le partecipazioni di società di persone, escluse quelle di accomandante in società in accomandita semplice, ma ivi comprese, quelle di accomandatario nelle società in accomandita per azioni;
  • In veste di socio responsabile solo limitatamente all’apporto conferito in società. Pacifico si tratti di un nuovo investimento che cade in comunione legale immediata nei rapporti interni tra coniugi. Questa sorte avvince le quote di accomandante di S.a.s e di tutte le partecipazioni in società di capitali, ad eccezione di quelle di accomandatario di S.a.p.a.. Tuttavia, quanto ai rapporti esterni, unico legittimato nei confronti della società è colui che risulta tale da libro soci ovvero dal registro delle impese. Solo a seguito dell’iscrizione entrambi i coniugi potranno dirsi soci e così esercitare i diritti sociali a mezzo di un rappresentante comune che dovranno avere cura di nominare. È opportuno che sia investito dell’incarico uno dei due coniugi. È nota, infatti, la generale ingerenza di soggetti terzi nella gestione dei beni in comunione legale.

E se dovesse deliberarsi l’approvazione di un progetto di fusione progressiva (da società di persone in società di capitali)? Cioè ove dovesse passarsi da un regime di personalità illimitata a responsabilità limitata, le partecipazioni sociali assegnate in concambio al socio dell’incorporata coniugato in comunione legale dei beni quale regime avranno? A ben vedere, è da scartarsi l’idea del nuovo acquisto. Per giunta, è pacifico che la fusione, da un punto di vista economico, sia un’operazione neutra per i soci. Ma allora, il regime delle partecipazioni assegnate in concambio pone esattamente lo stesso problema della cessazione dell’impresa in costanza di comunione legale. Il bene resta, cioè, in comunione de residuo per poi eventualmente cadere in comunione solo allo scioglimento della comunione stessa. Questo, d’altronde, il regime della quota originaria. Attenzione: questo non fa della partecipazione medio tempore un bene personale! Quindi se permutato, la caduta in comunione legale sarà immediata ed inevitabile!

Per maggiori informazioni o per una consulenza contattaci!

Condividi questo articolo
Articoli simili