Arbitrato nell’ambito societario

L'arbitrato nell'ambito societario e le clausole compromissorie. L'arbitrato societario si riferisce alle controversie tra soci e società, regolato dagli articoli 34 e seguenti del d.lgs. 5/2003. Le limitazioni e le particolarità delle clausole compromissorie, compresa la nomina degli arbitri e il carattere vincolante per tutti i soci.

Ad aprire le porte all’arbitrato anche le clausole compromissorie spesso e di frequente rinvenibili nello statuto delle società. Arbitrato societario in tal caso, la cui disciplina ha sempre visto il proprio riferimento negli articoli 34 e seguenti del d.lgs. 5/2003. Normativa speciale, quest’ultima, avente ad oggetto la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario. Infatti, nel caso specifico dell’arbitrato societario, la clausola compromissoria si atteggia come quella clausola con cui eventuali controversie che possano insorgere tra soci o soci e società vengano rimesse al giudizio di arbitri. È bene precisare che la clausola compromissoria di cui al d.lgs. 5/2003 pone una serie di limiti da doversi necessariamente rispettare.

E così, anzitutto sarà possibile prevedere la devoluzione ad arbitri delle sole controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Ma soprattutto sarà strettamente necessario a pena di nullità che la nomina avvenga esclusivamente ad opera di soggetto estraneo alla società. È proprio questa previsione ad aver cagionato importanti problematiche in passato. Era infatti all’ordinario rinvenire articoli statutari che prevedessero, tutto al contrario, la nomina su scelta delle parti coinvolte, cioè dei soci stessi.

Molto diffuse anche le clausole binarie in virtù delle quali la competenza a dirimere le controversie insorte tra società e soci si demandava ad un collegio di arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed un terzo ad opera di due arbitri già nominati.

Inoltre, particolarità interessante e tipica dell’arbitrato societario è il suo carattere vincolante nei confronti di tutti i soci. Questa è una differenza singolare rispetto all’arbitrato ordinario che vincola solo le parti in lite.

Non potrà, tuttavia farsi riferimento all’arbitrato ove le controversie prevedano l’intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Infine, anche il mero inserimento in statuto di siffatta clausola richiede degli accorgimenti e delle accortezze certo non trascurabili. Per la sua introduzione si richiede l’approvazione di una maggioranza assembleare rafforzata di almeno i due terzi del capitale sociale. E ciò vale tanto per la sua introduzione quanto per la sua soppressione.

Non è tutto. Infatti, il sistema espressamente riconosce il diritto di recesso inderogabile a favore dei soci che con il loro consenso non concorrano a relativa approvazione. Diritto da esercitarsi entro i successivi novanta giorni. Si comprende pertanto come non possa prevedersi nemmeno statutariamente che, in caso di introduzione della clausola compromissoria, ai soci dissenzienti non sia riconosciuto il diritto di recedere. Il codice, infatti apre questa possibilità alle sole cause di recesso statutarie ovvero legali ma derogabili.

 

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